Avvocati non iscritti alla Cassa Forense esonerati dalle sanzioni civili (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16931 del 19.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Gli avvocati del libero foro che, svolgendo attività priva del carattere dell’abitualità, non sono iscritti alla Cassa Forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari, e che versano alla Cassa esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico non suscettibile di costituire alcuna posizione previdenziale, sono tenuti all’iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, ai sensi dell’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995. Tuttavia, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, essi sono esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore all’entrata in vigore della norma dichiarata incostituzionale, con applicazione della pronuncia a tutti i rapporti non ancora esauriti.

Il Fatto

Un avvocato riceveva dall’INPS un avviso bonario, comunicato il 1°.7.2015, con cui l’Istituto richiedeva il pagamento dei contributi dovuti alla Gestione separata per l’anno 2009. Il professionista proponeva opposizione, che il giudice di primo grado accoglieva.

La Corte d’appello di Ancona, in riforma della pronuncia, rigettava l’opposizione. Avverso tale sentenza il professionista proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione delle norme sull’obbligo di iscrizione, l’errata individuazione della decorrenza della prescrizione contributiva e l’illegittima commisurazione delle sanzioni alla fattispecie dell’evasione contributiva anziché dell’omissione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta distintamente i tre motivi. Quanto al primo, ribadisce l’orientamento consolidato: gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività non abituale, versano alla Cassa Forense solo un contributo integrativo solidaristico, sono comunque tenuti all’iscrizione alla Gestione separata. L’unico versamento utile all’esonero è quello idoneo a costituire una correlata prestazione previdenziale, secondo il principio di universalizzazione della tutela (Cass. n. 32167 del 2018, Cass. n. 24047 del 2022).

L’ulteriore rilievo, prospettato solo in memoria, circa il mancato accertamento dell’abitualità dell’attività professionale, costituisce questione di fatto non proposta nei gradi di merito e perciò inammissibile in sede di legittimità (Cass. n. 21355 del 2022).

Sul secondo motivo, la Corte conferma che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di pagamento, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (Cass. n. 27950 del 2018). Rileva tuttavia il differimento previsto dall’art. 1, comma 1, d.P.C.M. 10.6.2010, applicabile ai contributi 2009 dei titolari di posizione assicurativa per cui siano stati elaborati gli studi di settore, di natura regolamentare perché emanato in attuazione della delega di cui all’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997 (Cass. n. 10273 del 2021, Cass. n. 3457 del 2022).

Sebbene la sentenza impugnata abbia erroneamente ancorato la decorrenza alla dichiarazione dei redditi, alla data di comunicazione dell’avviso bonario il termine non era decorso, avendo il d.P.C.M. differito il pagamento al 6.7.2010.

Quanto al terzo motivo, decisiva è la sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa per mancato raggiungimento delle soglie di reddito siano esonerati dal pagamento delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore all’entrata in vigore della norma. Applicandosi tale pronuncia a tutti i rapporti non ancora esauriti, la Corte accoglie il motivo e dichiara non dovute le sanzioni per l’anno in contestazione. Le spese dell’intero processo sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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