Imposta sulla pubblicità: insegne di esercizio e avvisi nei distributori di carburante (Cass. civ. Sez. V n. 20907 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l’art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 507/1993 e l’art. 2-bis, commi 5 e 6, d.l. n. 13/2002, convertito nella legge n. 75/2002, impongono di verificare in concreto, in modo specifico ed analitico, se le plurime insegne di esercizio esposte presso un distributore di carburante si riferiscano ad attività commerciali diverse e siano nella disponibilità di soggetti diversi dal titolare dell’impianto. Solo in tal caso le relative superfici si considerano singolarmente ai fini dell’esenzione; altrimenti concorrono nella sommatoria che, superata la soglia dei cinque metri quadrati, rende l’imposta dovuta per l’intera superficie. I cartelli con funzione essenzialmente informativa e segnaletica, come quelli indicanti il tipo di carburante, non integrano il presupposto impositivo. Gli adesivi recanti il marchio del prodotto, invece, sono imponibili quando, per il luogo e le modalità di uso, risultino obiettivamente idonei a far conoscere a un numero indeterminato di acquirenti il nome, l’attività o il prodotto dell’impresa, oltre i limiti dimensionali fissati dalla legge.
Il Fatto
La società concessionaria per l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità notificava a una società petrolifera, titolare di nove impianti di distribuzione di carburanti, un avviso di accertamento per l’annualità 2015, scomputando dal totale la somma ritenuta versata dalla contribuente.
L’avviso veniva annullato in primo grado e la decisione era confermata in appello. La concessionaria ricorreva per cassazione con quattro motivi; la contribuente resisteva eccependo l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Disattese le eccezioni di inammissibilità, la Corte esamina i singoli motivi. In particolare, quanto al giudicato esterno, si richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 13916 del 2006 sulla capacità espansiva del giudicato tributario rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente; si ribadisce però che l’interpretazione delle norme compiuta dal giudice non può vincolare altro giudice, non trovando riconoscimento il principio dello stare decisis (Cass. Sez. V n. 5822 del 2024).
Il primo motivo è accolto. La Commissione regionale aveva attribuito carattere di attività commerciali autonome al bar, al negozio di ricambi e all’officina, considerandone separatamente le superfici. La Corte ritiene fondata la censura: occorreva verificare in concreto se tali insegne fossero o meno riconducibili alla contribuente e nella sua disponibilità, trattandosi di servizi offerti presso le medesime stazioni a marchio. Le superfici, ove riferibili alla stessa società, devono concorrere nella sommatoria rilevante per l’esenzione. La sentenza è annullata sul punto per nuova verifica.
Il secondo motivo è parzialmente fondato. È condivisibile l’esclusione dall’imposta delle scritte indicanti il tipo di carburante, mere comunicazioni informative al pubblico (Cass. Sez. V n. 17624 del 2021). Non è invece corretta la statuizione che escludeva la tassazione degli adesivi con il marchio sulle colonnine: l’art. 7, comma 2, d.lgs. n. 507/1993 attribuisce portata pubblicitaria alle comunicazioni obiettivamente idonee a far conoscere il nome, l’attività o il prodotto dell’azienda, con i soli limiti dimensionali di legge. Rileva il precedente Cass. Sez. V n. 11530 del 2018: l’uso del segno distintivo non è escluso dall’ambito imponibile quando il segno risulti idoneo a raggiungere un numero indeterminato di utenti. Il motivo è accolto nei limiti indicati.
Il terzo motivo è accolto: la Commissione regionale ha escluso la tassazione dei cartelli inseriti nei totem per la loro obbligatorietà per legge, senza verificare se la figura piana geometrica del monolito superasse il limite dimensionale dell’art. 17, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 507/1993.
Il quarto motivo è inammissibile. Le doglianze sull’erronea ricognizione del materiale istruttorio attengono al merito e non integrano autonoma violazione dell’art. 115 c.p.c., configurabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o disposte oltre i limiti di legge (Cass. Sez. Un. n. 20867 del 2020). Neppure è violato l’art. 2697 c.c., avendo la Commissione ritenuto comprovati i versamenti superiori alla somma scomputata. Il ricorso è quindi accolto nei termini indicati, con cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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