Inammissibili i motivi cumulativi e il difetto di autosufficienza nel ricorso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25732 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che prospetti cumulativamente censure di natura eterogenea, motivazionali ed errores in iudicando, perché riversa sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole doglianze. Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche con specifiche argomentazioni intese a dimostrare in quale modo le affermazioni in diritto del provvedimento impugnato contrastino con esse. La dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ. è inammissibile quando il giudice di merito abbia soltanto erroneamente apprezzato l’esito della prova, sindacabile solo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.. Il vizio di extrapetizione è inammissibile se il ricorrente non allega, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli atti processuali rilevanti.
Il Fatto
La Corte d’appello di Ancona ha accolto il gravame dell’istituto previdenziale e, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dal ricorrente, avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di addebito per contributi I.V.S. riferiti al periodo dal 12/2009 al 12/2016, conseguenti alla sua iscrizione d’ufficio nella Gestione commercianti.
Il giudice di appello, rivalutando le deposizioni testimoniali raccolte in primo grado, ha ritenuto che l’originario ricorrente, nella veste di socio di una s.r.l., si occupasse in maniera prevalente della gestione dell’attività commerciale esercitata dalla società, possedendo così i requisiti per l’iscrizione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi — con cui si lamenta la violazione dell’art. 1, commi 203 e 208, legge n. 662 del 1996, come interpretato dall’art. 12, comma 11, d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla legge n. 122 del 2010, nonché dell’art. 2697 cod. civ. — sono dichiarati inammissibili. Essi prospettano in modo generico e cumulativo vizi eterogenei, in contrasto con la tassatività dei motivi di legittimità.
La Corte richiama l’orientamento per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure (tra le altre, Cass. n. 33348 del 2018; Cass. n. 5964 del 2015). Ricorda poi che il vizio dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, giusta l’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., con argomentazioni intelligibili ed esaurienti, atte a dimostrare il contrasto con le norme regolatrici (tra le più recenti, Cass. n. 596 del 2022).
Viene richiamata la pronuncia delle Sezioni unite n. 23745 del 2020: il ricorrente che denunci il vizio di violazione di legge deve indicare le norme, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, non potendosi demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa. La doglianza sull’art. 2697 cod. civ. è poi inammissibile, perché la violazione si configura solo quando l’onere della prova sia attribuito a parte diversa, non quando si lamenti un erroneo apprezzamento dell’esito della prova (Cass. n. 35573 del 2021).
Il terzo motivo, che denuncia l’omesso esame di fatti decisivi — il diniego di accesso agli atti e la cessazione dell’attività aziendale — è inammissibile per violazione dei canoni delle Sezioni unite nn. 8053 e 8054 del 2014: il ricorrente deve indicare il fatto storico, il dato da cui risulta, il come e il quando della discussione e la sua decisività. Il quarto motivo, sulla motivazione apparente, non raggiunge la soglia del minimo costituzionale, risolvendosi nella contestazione dell’accertamento in fatto.
Anche il quinto motivo, sull’extrapetizione ex art. 112 cod. proc. civ., è inammissibile: il ricorrente non ha riprodotto né allegato gli atti processuali rilevanti, necessari per valutare il vizio nel rispetto dell’autosufficienza (Cass. n. 2303 del 2026). Il ricorso è quindi complessivamente inammissibile, con il conseguente onere del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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