Rifiuto di assunzione nel cambio appalto e risarcimento del danno (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12699 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel cambio di appalto, ove il nuovo appaltatore rifiuti di assumere il lavoratore che, per l’art. 4 CCNL Multiservizi, era tenuto ad assumere, sorge a suo carico una responsabilità contrattuale e non precontrattuale, a contenuto risarcitorio. Ai sensi dell’art. 1223 cod. civ., il danno comprende sia il danno emergente sia il lucro cessante, da commisurarsi almeno a tutte le retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito in caso di assunzione e per l’intero periodo dell’inadempimento. Il datore di lavoro inadempiente è onerato della prova dei fatti limitativi della propria responsabilità, ai sensi degli artt. 1223 e 1227 cod. civ. Non ricorre l’omesso esame di un motivo di appello né il difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il motivo di gravame deve intendersi implicitamente respinto dalla pronuncia incompatibile con la diversa impostazione logico-giuridica dell’impugnazione.

Il Fatto

Il lavoratore, alle dipendenze di una società di servizi, era addetto al servizio di portineria ed era inserito nell’elenco dei dipendenti comunicato alla nuova appaltatrice, subentrata nel rapporto di appalto e impegnatasi ad assumerli. Posto in CIGS, non veniva poi assunto dalla società subentrante.

Il lavoratore agiva quindi in giudizio. Il Tribunale accoglieva il ricorso, accertando l’obbligo di assunzione e condannando la società al risarcimento del danno patrimoniale commisurato alle retribuzioni maturate dalla data indicata fino all’effettiva ripresa del servizio. La Corte d’Appello confermava la pronuncia. La società proponeva ricorso per cassazione con due motivi, cui il lavoratore resisteva con controricorso; la ricorrente depositava memoria.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la nullità della sentenza per omesso esame di un motivo di appello, con cui si denunciava un vizio di ultra petizione: il Tribunale avrebbe condannato al risarcimento laddove il lavoratore aveva formulato una domanda meramente retributiva. La Corte rigetta la doglianza.

Dalla domanda introduttiva emergeva che il lavoratore aveva chiesto il pagamento delle retribuzioni dalla mancata assunzione e, comunque, il risarcimento dei danni. Il primo giudice aveva qualificato la domanda in termini risarcitori, essendo il petitum finalizzato a tale tutela. Il motivo di appello non era idoneo a censurare quella qualificazione, non essendo indicata alcuna violazione dei criteri esegetici sull’interpretazione dell’atto processuale di parte.

La Corte richiama il principio per cui non ricorre l’omesso esame di un motivo di appello né il difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il motivo di gravame deve intendersi implicitamente respinto dalla pronuncia sul capo della domanda incompatibile con la diversa impostazione logico-giuridica dell’impugnazione.

Con il secondo motivo la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 4 del CCNL del 31.5.2011, contestando il criterio di commisurazione del danno. La Corte osserva che i profili evidenziati dai giudici di merito — la liquidazione equitativa del danno e la genericità della contestazione sul quantum debeatur — non erano stati specificamente censurati.

Nel merito, la pronuncia impugnata è conforme all’orientamento di legittimità richiamato, secondo cui, in caso di violazione del diritto al mantenimento del posto di lavoro rientrante nell’ambito dell’art. 4 CCNL Multiservizi, il lavoratore ha diritto all’integrale risarcimento del danno. Ove il datore rifiuti di assumere, sorge una responsabilità contrattuale a contenuto risarcitorio che, per l’art. 1223 cod. civ., comprende danno emergente e lucro cessante, commisurati almeno a tutte le retribuzioni non percepite, salva la prova dei fatti limitativi a carico del datore inadempiente. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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