Retratto agrario: prelazione spetta al singolo comproprietario coltivatore (Cass. civ. Sez. III n. 25731 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso in cui il fondo confinante con quello posto in vendita appartenga in comproprietà a più persone, il diritto di prelazione e, quindi, quello di riscatto non spettano alla collettività dei comproprietari impersonalmente, ma a ciascun comproprietario che sia coltivatore diretto; il mancato esercizio del diritto congiuntamente da parte di tutti i comproprietari non incide negativamente sulla posizione del singolo che lo abbia esercitato, configurandosi nell’inazione degli altri una rinuncia al diritto stesso, e non si pone un problema di integrazione del contraddittorio, trattandosi di cause scindibili. Ai fini del retratto agrario, la prova dei requisiti di cui all’art. 8 della legge n. 590/1965 grava sul retraente, sul quale incombe l’onere di dimostrare la coltivazione diretta del fondo confinante e l’abitualità dell’attività agricola, non richiedendosi che essa sia svolta in via esclusiva.

Il Fatto

Il Tribunale aveva rigettato la domanda di riscatto agrario proposta dagli attori nei confronti degli acquirenti di un fondo, venduto con rogito del 22.1.1999. In riforma, la Corte d’appello aveva accolto la domanda, ritenendo integrata la qualifica di coltivatore diretto e sostituendo i retraenti nella posizione degli originari acquirenti.

La Cassazione, con ordinanza n. 32218 del 13.12.2018, aveva accolto il terzo motivo del ricorso principale secondo il criterio della ragione più liquida, dichiarando assorbiti i restanti motivi e i ricorsi incidentali e rinviando alla Corte d’appello in diversa composizione. In sede di rinvio, la Corte barese ha rigettato la domanda di riscatto, ritenendo che i terreni confinanti fossero condotti da una società agricola e che gli attori non avessero provato l’abituale dedizione alla coltivazione. Il solo ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata per essere stato proposto da un solo comproprietario. Richiamando Cass. n. 2049/2010 e Cass. n. 590/2001, afferma che la prelazione e il riscatto spettano a ciascun comproprietario che sia coltivatore diretto, non alla collettività impersonale; la rinuncia degli altri non pregiudica il singolo e non impone l’integrazione del contraddittorio in cause scindibili (Cass. n. 8989/2011).

Il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente, sono dichiarati inammissibili e comunque infondati. Il ricorrente non ha trascritto né riassunto le domande di aiuto comunitario poste a fondamento del rilievo del giudice del rinvio, impedendo il controllo di legittimità. Nel merito, la Corte ricorda il principio per cui nel giudizio di rinvio, configurato dall’art. 394 cod. proc. civ. come giudizio a istruzione sostanzialmente chiusa, è preclusa l’acquisizione di nuove prove, salvo che la produzione sia giustificata da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento (Cass. n. 19424/2015).

Poiché l’ordinanza di annullamento aveva accolto il terzo motivo secondo la ragione più liquida, tutte le altre questioni restarono assorbite e non precluse. L’ingresso della società agricola nel giudizio avvenne mediante le dichiarazioni di semina acquisite nell’ambito della CTU di primo grado: l’eventuale nullità andava eccepita nella prima difesa successiva, secondo Cass., Sez. Un., n. 3086/2022, e la mancata tempestiva eccezione rende irrilevante la doglianza. La conduzione dei fondi da parte della società integra un fatto che evidenzia l’inesistenza del fatto costitutivo, sicché la relativa allegazione costituisce mera difesa, non soggetta a preclusioni.

La prova dei requisiti ex art. 8 della legge n. 590/1965 grava sul retraente, non essendosi formato alcun giudicato interno al riguardo. L’acquisizione di ulteriori documenti nel giudizio di rinvio era giustificata dalla necessità di approfondire la questione della forza lavoro, derivante dal dictum cassatorio.

Il terzo motivo è inammissibile perché investe un accertamento di fatto riservato al giudice del merito, sorretto da motivazione congrua. Il quarto è inammissibile perché critica la valutazione in fatto dell’abitualità senza indicare lo specifico errore di diritto. Il quinto propugna la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. al di fuori dei casi segnati da Cass., Sez. Un., n. 20867/2020. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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