Prescrizione, ricorso in cassazione e prova evidente di innocenza (Cass. pen. Sez. VI n. 11677 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
A fronte di una sentenza di appello che conferma la declaratoria di prescrizione del reato, il ricorso per cassazione che deduca la mancata adozione di una pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve individuare motivi che consentano di apprezzare ictu oculi, con una mera attività di constatazione, l’evidenza della prova di innocenza dell’imputato, idonea a escludere l’esistenza del fatto, la sua commissione da parte di lui, ovvero la sua rilevanza penale. Non integra tale requisito il motivo che si limiti a contestare in fatto la ricostruzione della condotta e la valutazione di attendibilità dei testimoni operata dal giudice di merito. L’inammissibilità del ricorso preclude la rifusione delle spese alla parte civile, priva di legittimazione a interloquire sul tema devoluto per l’intervenuta prescrizione senza alcuna statuizione civile in suo favore.

Il Fatto

Il ricorrente, imputato del reato di turbata libertà degli incanti di cui agli artt. 81 cpv. e 353 cod. pen., veniva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione dal Tribunale. La Corte di appello di Palermo, a seguito di gravame, confermava la decisione.

Avverso la sentenza di appello il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. per difetto di correlazione tra accusa e sentenza e la violazione degli artt. 129 e 530 cod. proc. pen. per vizio della motivazione, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto pronunciare il proscioglimento nel merito.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione muove dal principio consolidato secondo cui, davanti a una sentenza di appello che confermi la declaratoria di prescrizione, il ricorso che lamenti l’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. deve individuare motivi idonei a far emergere ictu oculi, con mera attività di constatazione, l’evidenza della prova di innocenza. A sostegno richiama il precedente Sez. VI n. 33030 del 24.05.2023, D’Ambrosio, Rv. 285091.

La Corte rileva che tale requisito difetta nel ricorso. La sentenza impugnata, pur escludendo alcune condotte contestate, ha ritenuto sussistenti altri elementi probatori che impediscono di affermare l’innocenza dell’imputato.

Quanto al primo motivo, la Corte lo giudica manifestamente infondato e genericamente proposto rispetto alla articolata descrizione delle condotte ascritte. La condotta induttiva richiamata dal ricorrente risulta invece precisamente individuata in quella svolta nei confronti del collaboratore e poi oggetto del successivo incontro con lo stesso e il commissario di gara.

Quanto al secondo motivo, parimenti manifestamente infondato, la Corte esclude il vizio di motivazione, ritenendo non illogica la valutazione secondo cui le pressioni trovano molteplice riscontro, non potendosi ascrivere al collaboratore una completa falsità del racconto né inficiare l’attendibilità del commissario.

Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. La Corte esclude infine la rifusione delle spese alla parte civile, priva di legittimazione a interloquire sul tema devoluto per la sopravvenuta prescrizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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