Inammissibile motivo d’appello non devoluto e memoria tardiva in cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 11873 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la memoria difensiva depositata oltre il termine previsto dall’art. 611, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen. è tardiva, poiché tale termine è stabilito a pena di decadenza e non ne consente la valutazione. È parimenti inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo che proponga una questione non devoluta con specificità al giudice di appello, non potendo il ricorrente dedurre per la prima volta in legittimità censure che il giudice di secondo grado abbia correttamente omesso di esaminare. Il limite opera anche in presenza della potestà officiosa di qualificazione giuridica riconosciuta alla Corte dall’art. 609 cod. proc. pen., che non può esercitarsi quando la diversa qualificazione presupponga una ricostruzione in fatto non emergente dalle sentenze di merito. Il vizio di travisamento della prova, infine, è deducibile solo con l’indicazione specifica e inequivoca delle prove asseritamente travisate, non essendo ammessa una lettura atomistica degli elementi probatori.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Brescia, rimodulando la pena, ha confermato la condanna per una pluralità di reati contro il patrimonio, tra cui il furto in abitazione e l’uso indebito di carte di pagamento. La difesa deposita una memoria in prossimità dell’udienza. Il ricorso lamenta, tra l’altro, vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità, la mancata riqualificazione del fatto in furto semplice e il riconoscimento della recidiva.

La questione centrale investe i limiti del giudizio di legittimità e il rispetto dei termini di deposito degli atti difensivi, oltre alla necessità che le censure siano state preventivamente devolute al giudice di appello.

La Motivazione della Corte

La Corte osserva anzitutto che la memoria depositata dal difensore non è stata esaminata, perché tardivamente depositata, oltre il termine previsto dall’art. 611, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen.. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, il Collegio ribadisce che tale termine è stabilito a pena di decadenza e che il suo mancato rispetto determina l’impossibilità di considerare il contenuto degli atti intempestivamente depositati.

Quanto al primo motivo, la Corte lo reputa manifestamente infondato. Nel giudizio di legittimità non è consentito invocare una rivalutazione degli elementi probatori per trarne conclusioni contrastanti con quelle del giudice di merito. La “rilettura” dei fatti resta riservata in via esclusiva al giudice di merito, e la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali non integra il vizio di legittimità.

Sul travisamento della prova, la Corte ricorda che il vizio si configura quando il giudice utilizzi un’informazione inesistente od ometta la valutazione di una prova decisiva, e che esso è deducibile solo indicando in modo specifico e inequivoco le prove asseritamente travisate. Il ricorrente, invece, prospetta una ricostruzione alternativa in chiave innocentista senza evidenziare errori logico-giuridici.

La doglianza relativa alla riqualificazione del fatto nella fattispecie di furto semplice è dichiarata inammissibile per mancanza del corrispondente motivo di appello. Non possono dedursi in cassazione questioni che il giudice di appello abbia correttamente omesso di esaminare, salvo quelle rilevabili d’ufficio. Il Collegio precisa che la potestà officiosa di qualificazione giuridica ex art. 609 cod. proc. pen. trova un limite quando la diversa qualificazione passi attraverso una differente ricostruzione in fatto non emergente dalle sentenze di merito.

Anche il motivo sulla recidiva è inammissibile, non essendo stata la censura previamente dedotta come motivo di appello. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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