Droga, quantità e confezionamento fondano la destinazione allo spaccio (Cass. pen. Sez. VII n. 11882 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale del quantitativo rinvenuto e l’eventuale superamento dei limiti tabellari non determinano alcuna presunzione di destinazione della droga a uso non personale. Il giudice di merito deve valutare globalmente, secondo i parametri normativi, se il dato quantitativo, le modalità di confezionamento e le altre circostanze dell’azione escludano la finalità meramente personale della detenzione. Il possesso di un quantitativo superiore al limite tabellare, se da solo non costituisce prova decisiva dello spaccio, può concorrere con altri elementi a fondare tale conclusione. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche integra un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, purché la motivazione non sia contraddittoria e dia conto degli elementi dell’art. 133 cod. pen. ritenuti preponderanti.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Catania aveva condannato l’imputato alla pena di un anno di reclusione ed euro 1.500 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi. Con il primo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per l’omesso riconoscimento dell’ipotesi di uso personale non punibile. Con il secondo ha censurato la motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando la manifesta infondatezza di entrambi i motivi. Sul primo, i giudici di legittimità hanno richiamato il principio consolidato secondo cui la valutazione sulla destinazione della droga — ogni volta che la condotta non appaia indicativa dell’immediatezza del consumo — spetta al giudice di merito, con apprezzamenti sindacabili solo sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 dell’11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463).
La Corte ha ribadito che il solo dato ponderale dello stupefacente, e l’eventuale superamento dei limiti tabellari, non determinano alcuna presunzione di destinazione a uso non personale. Il giudice deve valutare globalmente se il dato quantitativo, che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili, unitamente alle modalità di presentazione e alle altre circostanze dell’azione, escluda la finalità meramente personale della detenzione (Sez. 3, n. 46610 del 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991).
Nel caso concreto, la destinazione a terzi è stata desunta non solo dal quantitativo, pari a 30 dosi di cocaina e 36 di marijuana, ma anche dalle modalità di confezionamento, dalle condizioni economiche dell’imputato — disoccupato e dunque incapace di procurarsi la somma necessaria all’acquisto — e dalla circostanza che egli si disfaceva dell’involucro prima di uscire dall’abitazione. La Corte territoriale ha così fornito una risposta non manifestamente illogica, mentre le doglianze, pur prospettate come violazioni di legge, si sviluppano tutte nell’orbita delle censure di merito.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che in materia di attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, purché la motivazione non sia contraddittoria e dia conto degli elementi dell’art. 133 cod. pen. considerati preponderanti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Non è necessario che il giudice consideri tutti gli elementi dedotti, essendo sufficiente che richiami quelli ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475). La Corte di appello ha negativamente valorizzato i due precedenti penali specifici a carico dell’imputato. Ne è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Nota della Redazione
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