Inammissibile il ricorso su questione non dedotta con l’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 13243 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non sono deducibili con il ricorso per cassazione le questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame. La richiesta di riconoscimento della sospensione condizionale della pena, avanzata per la prima volta in sede di legittimità, integra un motivo nuovo e resta sottratta al vaglio della Corte. L’inammissibilità discende dal rischio che il provvedimento impugnato sia annullato su un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione, per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Verona, ha rideterminato la pena inflitta all’imputato per il reato di cui all’art. 186, commi 1, 2 lett. b) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, fissandola in mesi uno e giorni quindici di arresto ed euro 450,00 di ammenda.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo un unico motivo di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivo non deducibile in sede di legittimità. Il Collegio rileva che la richiesta di riconoscimento della sospensione condizionale della pena costituisce un motivo nuovo, non dedotto con il precedente appello.
Trova quindi applicazione, in termini troncanti, il principio reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame.
La ratio è esplicita: occorre evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento a un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione, per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.
A sostegno del principio la Corte richiama i precedenti Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 e Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero, richiamata Corte Cost., sent. n. 186/2000.
Nota della Redazione
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