Confessione parziale non è fatto nuovo per attenuare le esigenze cautelari (Cass. pen. Sez. IV n. 13179 del 04.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, le parziali ammissioni di responsabilità rese dall’indagato non integrano il fatto nuovo rilevante ai fini della sostituzione o della revoca della misura coercitiva, allorché si limitino a confermare circostanze già emergenti dal compendio probatorio e non investano la più grave imputazione provvisoria. Il giudice del gravame cautelare non è tenuto a motivare specificamente sull’inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico quando ritenga adeguata la sola custodia in carcere, poiché il mezzo tecnico previsto dall’art. 275 bis cod. proc. pen. non costituisce una nuova e autonoma misura cautelare, ma una mera modalità esecutiva della cautela domiciliare. La distanza territoriale dal luogo di consumazione dei reati è irrilevante quando la condotta contestata non presenti alcun collegamento con un determinato territorio.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto alla misura della custodia in carcere perché indagato per i delitti di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990, aveva chiesto la sostituzione con gli arresti domiciliari, anche con controllo mediante braccialetto elettronico. A sostegno dell’istanza aveva dedotto di avere ammesso la propria responsabilità in relazione ai reati-fine con memoriale depositato in carcere, quale segno di resipiscenza, e di potere trasferire la dimora presso un congiunto in altra regione, a oltre 1.300 chilometri dal luogo dei fatti.
Il GIP aveva rigettato l’istanza; il Tribunale del riesame, in funzione di giudice dell’appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato il diniego, escludendo che le ammissioni costituissero un novum rilevante. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione di fatto nuovo: esso deve consistere in elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento delle esigenze cautelari originariamente apprezzate. Su questa premessa, il giudice del gravame aveva correttamente escluso che le ammissioni potessero condurre a una rivisitazione del quadro cautelare.
Le parziali dichiarazioni del ricorrente — osserva la Corte — si sono limitate a confermare ciò che già risultava evidente dal compendio probatorio, escludendo invece la partecipazione alla contestata associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Il ricorrente omette di confrontarsi con la principale imputazione provvisoria, ossia la partecipazione all’associazione di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990.
Quanto alla distanza territoriale, il Tribunale ha evidenziato che la condotta contestata non ha alcun collegamento con un determinato territorio, il che rende irrilevante la prospettata collocazione del domicilio in altra regione. Si tratta di argomentazione non manifestamente illogica né contraddittoria.
Sul braccialetto elettronico, la Corte ribadisce un principio consolidato: la prescrizione del mezzo tecnico di cui all’art. 275 bis cod. proc. pen. non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma una mera modalità esecutiva ordinaria della cautela domiciliare, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 20769 del 28.04.2016. Il giudice che ritenga adeguata la sola custodia in carcere, in ragione della pericolosità dell’indagato e della peculiarità del fatto, non è tenuto a motivare specificamente sull’inidoneità degli arresti domiciliari, pur connotati da braccialetto, secondo l’indirizzo di Sez. IV n. 15939 del 14.03.2024. La doglianza è pertanto generica, poiché, se nulla è mutato quanto alle esigenze cautelari, anche il giudizio sull’applicabilità della misura meno afflittiva non può che essere identico.
Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.