Revoca sospensione condizionale e anteriorità del reato alla irrevocabilità (Cass. pen. Sez. 7 n. 4381 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, l’anteriorità del reato successivamente giudicato deve essere valutata con riferimento alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, e non già alla data di commissione del reato. L’interpretazione dell’avverbio “anteriormente” di cui all’art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. non può, pertanto, essere ancorata alla mera sequenza cronologica dei fatti storici, dovendosi invece privilegiare il dato formale del passaggio in giudicato.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con una sentenza di appello, divenuta irrevocabile nel 2021, in ragione di un’ulteriore condanna pronunciata dalla stessa Corte e divenuta irrevocabile nel 2022. La revoca, disposta ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., si fondava sulla circostanza che il secondo reato era stato commesso prima del passaggio in giudicato della prima sentenza, nonché sul superamento dei limiti di cui all’art. 163 cod. pen. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il condannato.
La Motivazione della Corte
Con il ricorso si eccepiva la violazione dell’art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., contestando la nozione di “delitto anteriormente commesso” accolta dal giudice dell’esecuzione. Secondo la tesi difensiva, l’anteriorità del reato avrebbe dovuto essere valutata in relazione alla data di commissione del primo fatto, e non rispetto alla data di irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio.
Tale prospettazione, che valorizzava il significato letterale dell’avverbio, è stata ritenuta inammissibile dalla Corte. La nozione di anteriorità rilevante ai fini della revoca è, infatti, quella che guarda alla successione delle sentenze irrevocabili: la condanna che concede il beneficio deve precedere, nel giudicato, la condanna per il reato che ne determina la revoca. È irrilevante, invece, che il secondo reato sia stato commesso prima del passaggio in giudicato della prima sentenza.
La Corte ha richiamato il principio consolidato per cui «ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, l’anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non già a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce» (Sez. 1, n. 605 del 2004), senza ravvisare ragioni per discostarsene.
Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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