Inammissibili i ricorsi che non confutano la motivazione d’appello (Cass. pen. Sez. II n. 40964 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità o dalla sua contraddittorietà, intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente o affermato quando mancante, su aspetti essenziali ad imporre una diversa conclusione del processo. Al giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. È inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure già dedotte come motivi di appello, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.
Il Fatto
La Corte di appello di Campobasso, con sentenza del 10 aprile 2025, confermava la condanna di due imputati per truffa. Secondo l’accusa, gli stessi avevano contattato telefonicamente i venditori di una roulotte offerta in vendita su Internet, dichiarandosi interessati all’acquisto e inducendoli a effettuare presso uno sportello ATM una serie di operazioni con carte bancomat e di credito, così appropriandosi di una somma superiore alla caparra e realizzando numerose operazioni di ricarica su carte prepagate.
Avverso la sentenza proponevano ricorso per cassazione entrambi i difensori. La prima ricorrente eccepiva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla propria identificazione e all’attribuzione dell’utenza telefonica, non essendo intestataria né della SIM né della carta prepagata e non essendo mai entrata in contatto con le persone offese; deduceva inoltre l’inidoneità della sola spendita del proprio nome a ricondurre a sé le condotte criminose. Il secondo ricorrente eccepiva erronea applicazione degli artt. 110 e 640 cod. pen. e travisamento delle prove, sostenendo che nessuna delle azioni materiali era riferibile a lui e che la scheda telefonica poteva essere stata smarrita, ceduta o venduta.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente le censure dei due ricorsi muovendo da una premessa di ordine generale: al giudice di legittimità è preclusa, in sede di controllo della motivazione, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione e valutazione del compendio probatorio. Un simile modo di procedere trasformerebbe la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre essa, anche nel quadro della disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è e resta giudice della motivazione.
Ne deriva che sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l’inadeguatezza o la mancanza di rigore della motivazione, nonché quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori attribuibili alle diverse prove. Il riferimento è al consolidato orientamento espresso da Sez. 6, n. 13809 del 2015.
Con specifico riferimento al primo ricorso, la Corte rileva che lo stesso non si confronta in alcun modo con le motivazioni della Corte di appello, limitandosi a reiterare le censure già proposte con l’atto di appello. Richiamando Sez. 4, n. 15497 del 2002 e Sez. 6, n. 34521 del 2013, i giudici ribadiscono che è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente i motivi di appello senza confutarne le ragioni di rigetto. La funzione tipica dell’impugnazione è infatti la critica argomentata avverso il provvedimento, che si realizza attraverso motivi i quali, a pena di inammissibilità ex artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Quanto al secondo ricorso, la Corte osserva che le censure attengono al merito della decisione e sono come tali insindacabili, alla luce di Sez. 6, n. 47204 del 2015 e Sez. 6, n. 25255 del 2012. Il fatto che il ricorrente sia stato ritenuto responsabile in quanto le persone offese venivano contattate tramite un’utenza a lui riconducibile attiene al merito e non integra travisamento della prova. Era semmai il ricorrente a dover dimostrare che la propria scheda telefonica fosse stata smarrita, prestata o ceduta, non potendo la Corte di appello farsi carico di una prova negativa o valutare ipotesi probabilistiche.
Entrambi i ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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