Induzione indebita e abuso induttivo, irrilevante l’atto di ufficio (Cass. pen. Sez. VI n. 2692 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del delitto di induzione indebita a dare o ricevere utilità di cui all’art. 319-quater cod. pen., non è necessario che il pubblico agente ponga in essere uno specifico atto di ufficio correlato alla dazione e al beneficio prospettato al privato. L’abuso induttivo che qualifica la fattispecie si individua, invece, nelle condotte di persuasione, suggestione, inganno o pressione morale che, con più tenue valore condizionante rispetto alla concussione, lasciano al destinatario margini decisionali e lo inducono ad acquiescenza in vista di un tornaconto personale. Il giudice di merito che ricostruisca il fatto secondo lo schema dell’art. 318 o dell’art. 319 cod. pen., alla ricerca dell’atto corrispettivo, adotta una prospettiva interpretativa erronea. Tale errore, ove non abbia inciso in modo decisivo sulla decisione e sul dispositivo, non determina l’annullamento della sentenza ai sensi dell’art. 619, comma 1, cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano aveva confermato l’assoluzione di due imputati dall’accusa di induzione indebita a dare e ricevere utilità. Il primo, giornalista di una emittente televisiva pubblica addetto a una testata giornalistica, era accusato di avere indotto il secondo, consulente di una società operante nel settore delle pubbliche relazioni, a corrispondergli la somma di 1.000,00 euro in vista della messa in onda di un servizio televisivo nell’ambito di un evento fieristico milanese.

I giudici di merito avevano escluso la sussistenza di prove sufficienti a dimostrare il nesso tra l’abuso delle funzioni, la richiesta di denaro e il prospettato beneficio della promozione televisiva. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, società emittente, deducendo due motivi: l’erronea applicazione dell’art. 319-quater cod. pen. e la motivazione apparente della pronuncia di appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione VI penale ha riconosciuto la correttezza delle premesse giuridiche della ricorrente e ha ravvisato un chiaro errore di prospettiva interpretativa nei giudici di merito. Questi ultimi, per assolvere gli imputati, avevano trattato il caso alla stregua di un episodio di corruzione, vagliando con particolare attenzione la capacità del giornalista di incidere sul palinsesto della testata, alla ricerca dell’atto costituente corrispettivo della percezione della somma.

Non era questa, però, la corretta prospettiva. La Corte ha ribadito il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 12228 del 24.10.2013, dep. 2014, Maldera, secondo cui la concussione di cui all’art. 317 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 190 del 2012, si caratterizza per un abuso costrittivo mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, con grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario.

Da tale figura si distingue l’induzione indebita della norma introdotta dalla stessa legge, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno o pressione morale, con più tenue valore condizionante. Il destinatario, disponendo di più ampi margini decisionali, presta acquiescenza alla richiesta non dovuta perché motivato dalla prospettiva di un tornaconto personale, che giustifica la sanzione a suo carico.

Nel caso esaminato nessuna di tali situazioni emerge dalla sentenza impugnata, che qualifica il rapporto tra i due soggetti come rapporto di amicizia. La Corte ha tuttavia escluso che l’erronea prospettiva e la motivazione parzialmente distonica abbiano avuto influenza decisiva sulla decisione e sul dispositivo. Il ricorso è stato pertanto dichiarato infondato e rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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