Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura nel merito delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 34612 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di travisamento della prova circoscrive la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile distorsione, in termini quasi di fotografia neutra e a-valutativa del significante, ma non del significato. Persiste il divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova. Non è consentito alla Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, né saggiare la tenuta logica della pronuncia mediante raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno. Il ricorso che propone una diversa ricostruzione storica dei fatti e una alternativa rilevanza e attendibilità delle prove è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena per il reato di furto aggravato continuato, previa esclusione dell’aggravante del mezzo fraudolento.
Con un primo motivo deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione, anche sotto forma di travisamento della prova, in ordine all’affermazione di responsabilità. Un secondo motivo contesta il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Un terzo motivo censura la mancata esclusione della recidiva, il giudizio di comparazione fra opposte circostanze e la determinazione dell’entità della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, rilevando che la doglianza non è consentita dalla legge. Il ricorrente denuncia l’illogicità della motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali, di una diversa ricostruzione storica dei fatti o di un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova.
Su questo punto richiama il principio delle Sezioni Unite n. 12 del 31.05.2000, Jakani: la preclusione per la Corte di cassazione investe sia la sovrapposizione della propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, sia il sindacato sulla tenuta logica della pronuncia mediante raffronto con modelli di ragionamento mutuati dall’esterno.
Quanto al travisamento della prova, i giudici di legittimità ne circoscrivono l’ambito alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione. Si tratta di un controllo sul significante, non sul significato, in forza del persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova, come affermato da Sez. V n. 26455 del 09.06.2022, Dos Santos.
Nel caso concreto, osserva la Corte, il ricorrente propone una diversa ricostruzione storica dei fatti e una alternativa rilevanza e attendibilità delle prove. Le conformi sentenze di merito, con motivazione esente da vizi logici, hanno invece esplicitato le ragioni del convincimento giudiziale, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’identificazione dell’imputato e della sussistenza del reato.
Il secondo motivo è dichiarato reiterativo e manifestamente infondato, poiché le conformi sentenze di merito hanno dato atto delle ragioni ostative alla particolare tenuità del fatto, avendo il ricorrente riportato una dichiarazione di delinquente abituale. Anche il terzo motivo è ritenuto non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato, implicando le censure una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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