Ricorso per cassazione generico e obbligazione di risultato del mandatario (Cass. civ. Sez. III n. 25309 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione che non censuri in modo specifico la sentenza impugnata, limitandosi a trascrivere disposizioni di legge o a richiamare orientamenti giurisprudenziali sganciati dalla vicenda concreta, è inammissibile per difetto del requisito di specificità e completezza richiesto dall’art. 360 c.p.c. La denuncia del vizio processuale impone l’indicazione dei singoli passaggi dello sviluppo processuale nei quali sarebbe stato commesso l’errore, così da porre la Corte nella condizione di esercitare un controllo mirato. Quando l’obbligazione assunta è di risultato, l’eccezione di impossibilità della prestazione ex art. 1256 c.c. non libera il debitore se la causa non imputabile resta indimostrata e le deduzioni sul preteso inadempimento del creditore sono generiche. La contraddittorietà tra un’ordinanza istruttoria e la sentenza non è configurabile, perché le ordinanze pronunciate in corso di causa sono implicitamente revocate con la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 177 c.p.c.
Il Fatto
Una confederazione di categoria richiedeva al Tribunale un decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma, fondandolo su una scrittura privata con cui un professionista si era impegnato a far iscrivere all’associazione un numero minimo di professionisti stranieri entro scadenze determinate, in cambio dell’erogazione di un mutuo di scopo. Una seconda scrittura aveva poi dilazionato la restituzione in tre rate. Il professionista, ritenuto inadempiente, proponeva opposizione, contestando la mancanza di un’autorizzazione imputabile alla controparte, deducendo ingenti spese sostenute e chiedendo in via riconvenzionale il ristoro dei danni, oltre alla restituzione di una somma già versata.
Il Tribunale rigettava l’opposizione. La Corte d’appello respingeva l’impugnazione, dopo un tentativo di mediazione conclusosi negativamente. Il professionista proponeva allora ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; la confederazione resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi quattro motivi sono trattati congiuntamente perché connessi e sono dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati. Il ricorrente non censura in modo specifico la sentenza impugnata e i motivi sono privi del riferimento alle ipotesi di vizio dell’art. 360 c.p.c. che si intendono denunciare. Il requisito di specificità e completezza del motivo è il portato dei principi sulla nullità degli atti processuali, e in particolare di quello secondo cui un atto è nullo, ancorché la legge non lo preveda, quando manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo, ai sensi dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.
La Corte richiama il principio per cui la verifica, anche rispetto all’error in procedendo, presuppone che la denuncia del vizio indichi i singoli passaggi dello sviluppo processuale nei quali l’errore sarebbe stato commesso, così da consentire un controllo mirato sugli atti. Nel caso concreto alcuni motivi si risolvono nella trascrizione di disposizioni codicistiche e nel richiamo di orientamenti giurisprudenziali del tutto sganciati dalla vicenda, senza confronto con le argomentazioni della Corte territoriale.
Quanto al primo e al secondo motivo, le doglianze sono infondate perché il ricorrente non contesta la natura di obbligazione di risultato dell’obbligo assunto, ma lamenta la falsa applicazione dell’art. 1256 c.c., sostenendo l’estinzione dell’obbligazione per impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile. Tale circostanza resta però indimostrata: le deduzioni sulla presunta autorizzazione e sull’imputabilità dell’inadempimento alla controparte sono generiche, come evidenziato dai giudici di merito. Di conseguenza non ricorre la violazione degli artt. 1719 e 1720 c.c., perché a fronte dell’impegno contrattuale di ottenere il numero concordato di adesioni non è stata fornita alcuna prova di un comportamento inerte della confederazione.
Quanto al terzo motivo, la somma versata era stata corrisposta in considerazione degli impegni di target assunti e come anticipazione definitiva delle iscrizioni contrattualmente previste, configurandosi come una sorta di risarcimento per i mancati ricavi che il professionista avrebbe dovuto garantire. Resta quindi indimostrata la tesi secondo cui tale importo avrebbe dovuto imputarsi a parziale estinzione del prestito, rimasto immutato e oggetto della scrittura di dilazione. Infine, non è configurabile alcuna contraddittorietà tra l’ordinanza di mediazione e la sentenza, atteso il tenore dell’art. 177 c.p.c. e la conseguente revoca implicita delle ordinanze pronunciate in corso di causa con la pubblicazione della sentenza. Il quinto motivo resta assorbito dal rigetto delle precedenti doglianze.
Nota della Redazione
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