Inammissibile il ricorso che chiede una nuova valutazione del merito (Cass. civ. Sez. V n. 14627 del 31.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur denunciando formalmente una violazione di norme di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., risulti in realtà interamente versato in fatto. Il vizio di violazione di legge non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito. La censura che investe l’accertamento dei fatti e la ricostruzione della vicenda sostanziale, come l’esistenza di una società di fatto, devolve alla Corte un giudizio di merito che esula dal sindacato di legittimità. Il motivo così costruito è inammissibile, anche quando il ricorrente formalmente invochi norme sostanziali in tema di accertamento.
Il Fatto
All’esito di una verifica della Guardia di Finanza emerse che alcuni soggetti esercitavano di fatto un’attività commerciale intestata alla madre, in forma di società di fatto. L’Agenzia delle Entrate emise un avviso di accertamento per IRAP e IVA relativo al periodo d’imposta 2012, impugnato dalla contribuente dinanzi alla C.T.P. competente.
La C.T.P. accolse il ricorso e la C.T.R. Sicilia, su appello dell’ufficio, confermò la decisione di primo grado con sentenza n. 4960/2022, depositata il 27.05.2022. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. La contribuente è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo, rubricato come violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39, 41 e 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia censura la sentenza impugnata per non aver ritenuto provata l’esistenza di una società di fatto tra i soggetti coinvolti nella gestione dell’azienda intestata alla madre.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il motivo, pur denunciando una violazione di norme di legge, è in realtà interamente versato in fatto. La doglianza non investe l’interpretazione o l’applicazione delle norme richiamate, ma sollecita un diverso apprezzamento del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito in ordine all’esistenza della società di fatto.
Il ricorso devolve così alla Corte una nuova valutazione del merito della controversia, estranea al sindacato di legittimità. Il vizio di violazione di legge resta quindi solo formalmente dedotto, mentre la sostanza della censura si risolve in un giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità.
Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della contribuente esime il collegio dal regolare le spese del giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Nota della Redazione
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