Il rimborso della doppia imposizione decorre dal versamento, non dal giudicato (Cass. civ. Sez. 5 n. 15643 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al rimborso delle imposte versate in contrasto con il divieto di doppia imposizione sorge, “a monte”, dalla violazione del divieto medesimo e non già dall’erronea applicazione del criterio di competenza. Gli interessi di cui all’art. 44, comma 1, d.P.R. n. 602/1973 hanno natura compensativa, e non “civilisticamente” moratoria, sicché prescindono dallo stato soggettivo dell’Amministrazione finanziaria. Essi maturano al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data del versamento delle somme da rimborsare, e fino alla data dell’ordinativo di pagamento. È irrilevante, a tal fine, il momento in cui venga presentata l’istanza o proposta la domanda giudiziale di rimborso.

Il Fatto

Alla società contribuente era stato notificato un avviso di accertamento che recuperava a tassazione costi ritenuti di competenza dell’esercizio precedente. Dopo la soccombenza nei primi due gradi del giudizio, la società aveva ottenuto la definizione agevolata del residuo carico, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 193/2016, e aveva successivamente presentato istanza di rimborso delle imposte versate, deducendo l’avvenuta doppia imposizione per il medesimo presupposto.

L’Amministrazione, nel costituirsi, riconosceva il diritto al rimborso integrale dell’IRPEG e parziale dell’IRAP, corrispondendo tuttavia gli interessi per un solo semestre, decorrente dal 2021. La società insisteva invece per la corresponsione degli interessi dalla data dei versamenti. Il giudice di prime cure accoglieva la domanda; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in riforma, posticipava la decorrenza al passaggio in giudicato della sentenza che aveva legittimato il recupero e all’ordinanza di estinzione del giudizio di legittimità. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha accolto il primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 44 d.P.R. n. 602/1973, assorbendo il secondo motivo in tema di spese. Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in caso di doppia imposizione, il titolo al rimborso non risiede nella violazione del criterio di competenza, ma nel divieto di cui all’art. 163 T.U.I.R. e nell’art. 67 d.P.R. n. 600/1973, applicandosi la disciplina speciale del rimborso, derogatoria di quella civilistica sull’indebito.

La Corte precisa che l’art. 44, comma 1, d.P.R. n. 602/1973 individua nella “data del versamento” un riferimento temporale certo e univoco per la decorrenza degli interessi, prescindendo da ulteriori valutazioni. La natura di tali accessori è compensativa: essi indennizzano il contribuente per il mancato godimento delle somme versate in eccesso, a prescindere dalla buona o mala fede dell’Amministrazione. Per l’effetto, è irrilevante il momento in cui viene presentata l’istanza o la domanda giudiziale di rimborso.

L’errore compiuto dal giudice d’appello è consistito nell’attribuire alla pronuncia di estinzione del giudizio di legittimità un valore costitutivo del diritto al rimborso. Gli interessi, invece, decorrono dal momento stesso dell’indebito pagamento, quale causa di ingiusta locupletazione dell’erario, in ossequio al dato testuale della norma e alla sua interpretazione logico-sistematica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.

Nota della Redazione

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