Inammissibile il ricorso che chiede una nuova valutazione delle prove (Cass. civ. Sez. I n. 8552 del 29.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., non può essere costruito sollecitando la riconsiderazione delle risultanze istruttorie. La denuncia di erronea ricognizione della fattispecie concreta, alla luce delle prove acquisite, si colloca al di fuori dell’ambito interpretativo e applicativo della norma di legge e attiene tipicamente alla valutazione riservata al giudice di merito. Il ricorso per cassazione non è strumento per accedere a un terzo grado di giudizio: il giudizio di legittimità non può essere trasformato in un nuovo esame del merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori non condivisi. Il motivo che, sotto l’apparente deduzione del vizio di legge, tenda a ottenere una diversa valutazione delle prove è pertanto inammissibile, anche in ragione del difetto di specificità richiesto dall’art. 366, n. 4, cod. proc. civ.

Il Fatto

Due risparmiatrici, dapprima in proprio e poi per successione, convenivano in giudizio una banca e un promotore finanziario per ottenere la restituzione di somme destinate a investimenti e prodotti assicurativi, deducendo la violazione degli obblighi di diligenza dell’intermediario e l’apocrifità di alcune sottoscrizioni apposte sui moduli di disinvestimento e riscatto.

Il Tribunale rigettava le domande, non ritenendo provata la distrazione delle somme, comunque accreditate sul conto riconducibile a una delle attrici. La Corte di Appello di Bari accoglieva parzialmente il gravame e condannava in solido banca e promotore al pagamento di una somma in favore di una sola attrice. Le eredi proponevano quindi ricorso per cassazione, con un unico motivo articolato in più censure.

La Motivazione della Corte

Il motivo denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1176 cod. civ., degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 31, comma 3, TUF, oltre all’omesso esame di un fatto decisivo. Nel merito, le ricorrenti contestavano che la Corte territoriale avesse escluso la restituzione delle somme sull’assunto del loro transito su un conto a una di esse intestato.

La Corte di cassazione ha dichiarato le censure inammissibili. Ha osservato che la doglianza pretendeva in sede di legittimità una diversa valutazione degli esiti istruttori, e non il mero controllo della veridicità e coerenza delle argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. La violazione di legge, ivi formalmente proposta, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze di causa.

Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori non condivisi al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (Sezioni Unite n. 34476 del 2019; Cass. n. 15235 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022).

L’apprezzamento delle prove è attività riservata al giudice del merito, cui compete la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a fondare la decisione. Alla Corte di cassazione spetta solo il controllo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale del ragionamento, senza sostituire la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.

Il discrimine tra violazione di legge in senso proprio, per erronea ricognizione della fattispecie astratta, ed erronea applicazione della legge, per carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, è segnato dal fatto che solo la seconda è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. Nel caso esaminato le doglianze attenevano proprio a quest’ultima, con la conseguenza che il vizio non poteva essere dedotto sollecitando la riconsiderazione delle prove. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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