Ordinanza ex art. 348 bis non impugnabile se conferma la sentenza di (Cass. civ. Sez. III n. 6785 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza con cui la corte d’appello dichiara inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348 bis cod. proc. civ. non è autonomamente impugnabile per cassazione quando conferma le statuizioni di primo grado, pur se con un percorso argomentativo parzialmente diverso. In tale ipotesi non si configura una decisione autonoma e diversa da quella di primo grado, essendo le due statuizioni fondate sulla medesima ratio. Il rimedio esperibile è il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado. Il ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, Cost. resta ammissibile solo per vizi propri dell’ordinanza, integranti violazioni di legge processuale.
Il Fatto
Una banca conveniva in giudizio il fideiussore e i suoi familiari per sentire dichiarare l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di donazione di una quota di nuda proprietà di un immobile, ritenuto pregiudizievole della garanzia patrimoniale del credito. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando inefficace la donazione della quota del padre e rigettando la domanda quanto alla quota della madre e ai figli.
La Corte d’appello, con ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ., dichiarava inammissibili i riuniti appelli proposti dal padre e, con atto autonomo, dai figli. Avverso tale ordinanza i soccombenti proponevano distinti ricorsi per cassazione, poi riuniti.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il ricorso del padre, articolato in due motivi, con i quali si lamentava l’erronea valutazione delle prove e la mancata disposizione di una CTU in ordine alla capienza del patrimonio. I motivi sono dichiarati inammissibili: le censure mirano a sollecitare un diverso apprezzamento delle risultanze processuali, non proponibile nel giudizio di legittimità, nel quale il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento dalle prove ritenute più attendibili.
La Corte rileva che il Tribunale aveva dettagliatamente valutato il patrimonio mobiliare e immobiliare del ricorrente e, su tale base, aveva ritenuto sussistente l’eventus damni, essendo l’atto donativo idoneo a rendere più difficile e incerto il recupero coattivo del credito.
Quanto al secondo ricorso, la Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’ordinanza ex art. 348 bis non è autonomamente impugnabile per cassazione quando conferma le statuizioni di primo grado, sia pure con motivazione parzialmente diversa, non configurandosi una decisione autonoma e distinta (Cass. n. 25559/2023; Cass. n. 19396/2023; Cass. n. 4527/2023; Cass. n. 26915/2020; Cass. n. 23334/2019).
La Corte esclude inoltre che l’ordinanza sia impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, Cost., richiamando le Sezioni Unite n. 1914/2016, che ne ammettono l’uso solo per vizi propri dell’ordinanza, integranti violazioni di legge processuale. Nel caso di specie le censure attengono al merito della valutazione d’appello e non a vizi processuali propri dell’ordinanza. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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