Azione risarcitoria per abuso del processo esclusa fuori dal giudizio di merito (Cass. civ. Sez. I n. 8555 del 29.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’abuso dello strumento processuale ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell’art. 96 cod. proc. civ., che si pone in rapporto di specialità rispetto all’art. 2043 cod. civ.. Non è pertanto configurabile alcun concorso, neppure alternativo, tra le due fattispecie, né è ammissibile la proposizione di un autonomo giudizio di risarcimento per i danni asseritamente derivati da una condotta di carattere processuale. Tali danni devono essere chiesti esclusivamente nel relativo giudizio di merito, con la sola eccezione dei casi di impossibilità di agire in termini endoprocessuali, evenienza che deve risultare associata a ragioni non imputabili all’inerzia dell’asserito danneggiato. La scientia decoctionis in capo al terzo è oggetto di apprezzamento riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, e può essere desunta anche per presunzioni.

Il Fatto

Prima del fallimento di una società, la ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo e avviato un’esecuzione presso terzi. Il giudice dell’esecuzione le aveva assegnato il credito vantato dalla debitrice nei confronti di un Comune, che aveva poi pagato la somma. La curatela fallimentare promosse l’azione revocatoria di quel pagamento ai sensi dell’art. 67, secondo comma, legge fall. La convenuta, resistendo, chiamò in causa il Comune per responsabilità ex art. 2043 cod. civ., imputandogli di aver ostacolato illecitamente il soddisfacimento del credito mediante un’opposizione infondata.

Il tribunale accolse la domanda principale e respinse quella di garanzia. La corte d’appello confermò nel nucleo, accogliendo l’appello solo per la detrazione di una voce di spesa. La società ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi attengono alla scientia decoctionis. La Corte li dichiara inammissibili, perché riflettono un tentativo di revisione del giudizio di fatto. La corte territoriale ha desunto la conoscenza dello stato di insolvenza da elementi sintomatici altamente presuntivi, valutati nel loro complesso: la contiguità territoriale, la durata dei rapporti, l’intrapresa di una procedura esecutiva per importo non irrisorio a seguito dell’inerzia conseguente al decreto ingiuntivo. La motivazione è congruente e rende autoevidente la ragione di superfluità del diniego delle prove orali.

La Corte ricorda che il convincimento sulla scientia decoctionis può formarsi anche attraverso il ricorso alla presunzione, alla luce del parametro della comune prudenza e avvedutezza, con rilevanza della condizione dell’accipiens e del contesto in cui gli atti solutori si sono realizzati, richiamando Cass. Sez. 1 n. 8827-11 e Cass. Sez. 1 n. 3031-18.

Il terzo e il quarto motivo, riguardanti la responsabilità del terzo chiamato e il danno da ritardo, sono dichiarati manifestamente infondati. Entrambi muovono dall’assunto che, se il Comune avesse pagato subito dopo l’assegnazione, il Fallimento non avrebbe potuto esperire la revocatoria.

La Corte corregge il presupposto in diritto della motivazione. La circostanza che un pagamento sia ricevuto in periodo sospetto è un fatto per intero addebitabile all’accipiens, ove questi sia consapevole dello stato d’insolvenza. L’azione giudiziaria, per quanto temeraria, non può generare danni risarcibili fuori dal processo in cui è svolta: l’art. 96 cod. proc. civ. è speciale rispetto all’art. 2043 cod. civ., e la responsabilità processuale aggravata ricade interamente sotto la prima disciplina, senza concorso con la seconda. È dunque inammissibile un autonomo giudizio di risarcimento per danni da condotta processuale, salvo i casi di impossibilità di agire in termini endoprocessuali, non imputabile all’inerzia del danneggiato (Cass. Sez. U n. 25478-21). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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