Ricorso inammissibile per omesso esame di deduzioni difensive non di fatti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13478 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, conv. in legge n. 134/2012, riguarda esclusivamente l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Non integrano il vizio la mancata valutazione di deduzioni difensive, di motivi di appello, di contestazioni ai conteggi peritali o di conteggi alternativi, né il mancato esame di una pluralità indistinta di materiali di causa. La censura che si sostanzi in una valutazione contrappositiva a quella del giudice di merito, senza confrontarsi con il significato e la portata applicativa delle norme asseritamente violate, è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente aveva intimato alla società un atto di precetto per il pagamento di un residuo credito di lavoro, fondato su una sentenza di appello del Tribunale di Roma. Al precetto era seguito il pignoramento mobiliare e la società debitrice aveva proposto opposizione all’esecuzione davanti al giudice dell’esecuzione. Nominato un C.T.U. contabile, il giudice aveva determinato il credito in una somma inferiore a quella precettata e aveva rimesso la causa al giudice del lavoro per il merito dell’opposizione.

Il Tribunale aveva dichiarato l’inefficacia del precetto per la somma eccedente un importo più basso. La Corte d’appello di Roma, rigettato l’appello incidentale della società, in accoglimento parziale dell’appello principale del creditore aveva rideterminato la soglia di inefficacia in misura intermedia. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo sono esaminati congiuntamente perché tutti incentrati sul mezzo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La Corte ne dichiara l’inammissibilità, ricostruendo il perimetro applicativo della norma secondo un orientamento consolidato, espresso anche dalle Sezioni Unite n. 8053/2014 e n. 19881/2014.

Il paradigma del vizio richiede l’omesso esame di un fatto storico, decisivo e oggetto di discussione, la cui esistenza emerga dal testo della sentenza o dagli atti processuali. Non rientrano in tale nozione la mancata valutazione di deduzioni difensive, gli elementi istruttori considerati in quanto tali, la pluralità indistinta di circostanze di causa, né le domande ed eccezioni formulate nel merito, come precisato da Sez. Un. n. 20399/2019 e da Cass. n. 18318/2022.

Applicando tale griglia, il primo motivo denuncia l’omesso esame di una deduzione dell’allora appellante circa la portata del titolo esecutivo, non di un fatto storico. Il secondo riguarda l’ambito dell’incarico di una C.T.U. Il terzo lamenta il mancato esame delle risultanze peritali, senza indicare quale fatto storico sarebbe rimasto escluso. Il quinto motivo investe la produzione di conteggi alternativi, ossia una risultanza processuale assimilabile a una difesa, e si risolve in una critica alla valutazione di merito, che la Corte territoriale aveva già affrontato.

Quanto al quarto motivo, la Corte rileva che, sotto l’apparente violazione di plurime norme di diritto, la censura propone in realtà una rivisitazione delle risultanze processuali. Le doglianze non si confrontano con il significato e la portata applicativa delle norme richiamate, come richiesto per la valida deduzione del mezzo di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., mancando peraltro la trascrizione o l’esposizione per riassunto degli atti e documenti posti a base della censura. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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