Massa vestiaria: prova del danno e rinuncia ex art. 2113 cod. civ. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10314 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata fornitura della massa vestiaria integra inadempimento contrattuale che legittima l’azione risarcitoria solo a condizione che il lavoratore alleghi e dimostri il pregiudizio economico subito, quale l’usura di abiti propri o il costo sostenuto per l’acquisto di beni non forniti dal datore. Alla mancata prova del danno non può sopperire la liquidazione equitativa, poiché l’esercizio del potere discrezionale degli artt. 1226 e 2056 cod. civ. presuppone dimostrata l’esistenza di danni risarcibili e obiettivamente impossibile o particolarmente difficile la prova del preciso ammontare. Il datore che intenda far valere una rinuncia o transazione ai sensi dell’art. 2113 cod. civ. deve proporre specifica censura, indicando da quale negozio derivi l’improponibilità e offrendone contestualmente la prova documentale.

Il Fatto

I lavoratori, operatori di Polizia locale alle dipendenze di un ente comunale, hanno agito per il risarcimento del danno conseguente all’omessa fornitura e al mancato lavaggio della massa vestiaria. Dopo l’ultima fornitura invernale del 2008 ed estiva del 2009, l’ente aveva consegnato solo sporadici ricambi, senza provvedere al lavaggio.

Il Tribunale aveva condannato il Comune al pagamento di una somma per ciascun ricorrente. La Corte di Appello ha riformato la decisione, escludendo che le divise fossero dispositivi di protezione individuale, ritenendo indimostrato il pregiudizio risarcibile e ravvisando la rinuncia all’azione di uno dei lavoratori. I lavoratori ricorrono per cassazione con ventuno motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si denuncia la violazione del giudicato interno: il Comune non avrebbe impugnato l’accertamento dell’inadempimento. Il motivo è infondato. Il giudicato interno si forma solo su capi autonomi della sentenza, che risolvano questioni dotate di propria individualità, non su mere premesse logiche della statuizione. Poiché il secondo e il terzo motivo di appello hanno contestato i presupposti della domanda risarcitoria, riaprendo la cognizione sull’intera statuizione, nessun giudicato si era formato (richiamate Cass. n. 24358/2018, Cass. n. 16853/2018).

Il terzo e il quarto motivo sono fondati. La Corte ribadisce che la mancata fornitura della massa vestiaria è inadempimento contrattuale, ma l’azione risarcitoria esige la prova del pregiudizio economico (usura di abiti propri o costo di acquisto). La sentenza impugnata ha sovrapposto la questione dell’adempimento dell’obbligazione di consegna con quella dell’affidamento della fornitura e del pagamento alla ditta fornitrice, senza chiarire se l’acquisto equivalga alla consegna né indicare il numero delle forniture effettuate.

È fondato anche l’ottavo motivo: sussiste omessa pronuncia sulla richiesta relativa alla mancata fornitura dell’anno 2016. In ragione della cadenza biennale, nel 2016 avrebbe dovuto essere effettuata la quarta fornitura. Il nono motivo resta assorbito. Inammissibili, per contro, il decimo e l’undicesimo motivo, non confrontandosi con il decisum.

Il diciassettesimo motivo è fondato. L’art. 2113 cod. civ. si applica anche quando il lavoratore abbia già intrapreso l’azione: la sua posizione di soggezione non viene meno per il fatto che abbia azionato il diritto o sia assistito da un legale. Il datore che intenda far valere una rinuncia o transazione deve formulare specifica censura, indicando da quale negozio derivi l’improponibilità e offrendone la prova documentale (richiamate Cass. n. 21617/2018, Cass. n. 552/1995, Cass. n. 13466/2004).

La sentenza è cassata sui motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione, che si atterrà ai principi indicati e provvederà al regolamento delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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