Rescissione del giudicato e conoscenza effettiva del processo (Cass. pen. Sez. V n. 7432 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile ratione temporis rileva non il momento della pronuncia della sentenza irrevocabile, ma quello in cui il condannato in assenza ha avuto conoscenza della stessa e ha potuto esercitare l’impugnazione straordinaria. Il rimedio non è esperibile quando risulti che il condannato ha avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza. A tal fine assume rilievo decisivo la rituale instaurazione del contraddittorio nel rito direttissimo, con citazione notificata e interrogatorio in vinculis alla presenza dell’interprete, nonché la nomina e l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio, il quale abbia svolto concreta attività difensiva e proposto appello. L’eventuale notificazione dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. in luogo della citazione direttissima, pur erronea, non elide la conoscenza già acquisita dall’imputato.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto istanza di rescissione del giudicato avverso la sentenza di condanna per delitto di furto aggravato, emessa dal Tribunale monocratico e divenuta irrevocabile. L’istanza era stata rigettata dalla Corte d’appello con ordinanza, sulla base del rilievo che l’interessato aveva avuto contezza delle accuse e che il difensore d’ufficio, presso cui aveva eletto domicilio, aveva svolto attività difensiva, proponendo anche appello.
Il condannato ha sostenuto, con ricorso per cassazione, di non aver mai avuto notizia del processo, poiché le notifiche erano state eseguite presso il difensore d’ufficio, con il quale assumeva di non aver mai avuto contatti, e che l’arresto non era stato convalidato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal dato normativo: trova applicazione l’art. 629-bis cod. proc. pen. nel testo vigente dal 29.12.2022, poiché per individuare la norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie dopo il d.lgs. n. 150/2022, occorre far riferimento non al momento della irrevocabilità, ma a quello in cui il condannato ha avuto conoscenza della sentenza e la possibilità di proporre l’impugnazione straordinaria. Poiché il processo era già definito al momento dell’entrata in vigore della riforma, la regola transitoria di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 150/2022 non è applicabile.
Nel merito, la Corte valorizza la ricostruzione degli atti. Il prevenuto, in stato di arresto in flagranza, era stato citato a giudizio con il rito direttissimo mediante citazione rispettosa dei presupposti della vocatio in iudicium, idonea a comprovare l’effettiva conoscenza del procedimento. L’imputato era stato condotto dinanzi al giudice, interrogato e posto a confronto con l’accusa, alla presenza di un interprete, e aveva confermato la nomina del difensore d’ufficio e l’elezione di domicilio presso il suo studio.
Il passaggio al rito ordinario a seguito della mancata convalida dell’arresto non incide su tale conoscenza. La Corte chiarisce che l’esercizio dell’azione penale nei modi ordinari, in un caso del genere, non è frutto di una scelta del pubblico ministero, ma effetto di un provvedimento vincolante del giudice; si tratta di una diversa modalità, reiterativa del contraddittorio già instaurato con la citazione direttissima.
La Corte rileva inoltre che il difensore d’ufficio ha assistito il ricorrente sin dall’udienza di convalida, ha richiesto un rinvio nel dibattimento di primo grado per valutare l’accesso a riti alternativi e ha proposto appello. Tali indicatori comprovano l’insussistenza dei presupposti del rimedio e rendono ultroneo ogni approfondimento sul radicamento di un rapporto professionale con il difensore nominato. Il ricorso è quindi infondato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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