Pene sostitutive brevi e valutazione della personalità del condannato (Cass. pen. Sez. V n. 6559 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, da condurre con l’osservanza dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., e dunque prendendo in considerazione, tra l’altro, la gravità del fatto, le sue modalità di commissione e la personalità del condannato, desumibile anche dai suoi precedenti penali. A tale conclusione non osta la riforma Cartabia, poiché il richiamo ai fondati motivi di omesso adempimento, contenuto nell’art. 58, comma 1, legge n. 689/1981, impone di soppesare adeguatamente gli elementi prognostici disponibili per assicurare effettività alla pena e finalità rieducative, non già di escludere la prognosi sui parametri dell’art. 133 cod. pen. Le condizioni soggettive previste dall’art. 59 della medesima legge sono solo quelle che precludono in assoluto la sostituzione, non quelle che ne impongono una valutazione discrezionale. La verifica delle condizioni per applicare una sanzione sostitutiva costituisce accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico.
Il Fatto
La Corte d’appello di Ancona ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona nei confronti di due imputate per il delitto di furto di merce di modico valore, sottratta a un supermercato e aggravata dall’esposizione alla pubblica fede. Le predette sono state condannate, con le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all’art. 62, numero 4, cod. pen. ritenute prevalenti, alla pena di sei mesi di reclusione e 300,00 euro di multa.
Una delle condannate ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo la violazione degli artt. 20-bis cod. pen. e 56-quater legge n. 689/1981. Sostiene di aver chiesto, con motivi d’appello aggiunti, la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria sostitutiva, offrendo il minimo normativo di 5,00 euro per ogni giorno di pena detentiva — 900,00 euro in tutto — con rateazione mensile, e documentando la sottoscrizione di un contratto di lavoro con stipendio di circa 1.200,00 euro mensili. La Corte territoriale avrebbe rigettato l’istanza senza adeguata motivazione, formulando un giudizio prognostico di inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è rigettato. La Suprema Corte rileva che con esso si chiede, in definitiva, una nuova valutazione sulla sostituzione della pena detentiva, superando il giudizio negativo della Corte territoriale, che aveva ritenuto la sostituzione non idonea a prevenire il pericolo di commissione di altri reati e a garantire le finalità rieducative, ai sensi dell’art. 58 della legge n. 689/1981.
La Corte d’appello non ha fatto leva soltanto sulla ritenuta inadeguata misura della pena sostitutiva proposta, quanto sulla mancata dimostrazione del superamento del periodo di prova e sull’essere la ricorrente adusa a una sostanziale inosservanza delle regole, come risultava dal suo casellario giudiziale, con plurime condanne per furti e per reati lesivi del patrimonio. Da ciò la valutazione di abitualità dell’inclinazione al delitto.
Tale valutazione è conforme ai principi affermati dalla Corte, secondo cui la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice, sulla base dei criteri dell’art. 133 cod. pen. e, dunque, considerando in primo luogo le modalità delle violazioni e la personalità del condannato (Sez. 3 n. 19326 del 27.01.2015). L’indirizzo è confermato anche dopo la riforma Cartabia, come già sostenuto da Sez. 6 n. 33027 dell’11.05.2023.
Il richiamo ai fondati motivi di omesso adempimento, che determinano il rigetto dell’istanza, impone solo di soppesare adeguatamente gli elementi prognostici disponibili, per adottare forme sanzionatorie più consone alla finalità rieducativa e per assicurare effettività alla pena. Esso non esclude che la prognosi si effettui in base ai parametri dell’art. 133 cod. pen. e, quindi, anche in base alla personalità dell’istante. Non può essere condiviso il difforme indirizzo che fa leva sulle preclusioni soggettive per desumere l’irrilevanza dei precedenti penali.
Il richiamo dell’art. 133 cod. pen. comporta quello ai precedenti penali e giudiziari, alla condotta e alla vita del reo antecedenti al reato. Le condizioni soggettive per le quali la pena detentiva non può essere sostituita sono solo quelle che precludono in assoluto la sostituzione. Nella specie, la Corte d’appello ha valutato adeguatamente la personalità dell’imputata, pervenendo a una prognosi negativa per i molteplici precedenti e il mancato superamento del periodo di prova. La verifica delle condizioni per applicare una sanzione sostitutiva è accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 1 n. 35849 del 17.05.2019). Alla declaratoria di rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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