Ricorso per cassazione personale inammissibile se non sottoscritto da avvocato cassazionista (Cass. pen. Sez. V n. 24753 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Dopo la modifica apportata all’art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente e deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. È irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, sia l’autenticazione ad opera di un legale della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore per accettazione del mandato e della delega al deposito, che non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, non consentendo essa alcuna limitazione delle facoltà difensive e rientrando nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 26 novembre 2025, aveva confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Torino il 18 settembre 2024. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di secondo grado con ricorso per cassazione proposto personalmente, con atto trasmesso alla Corte attraverso l’Ufficio matricola del carcere in cui è detenuto. I motivi di ricorso attengono alla illogicità e alla carenza di motivazione; nel medesimo atto il ricorrente ha chiesto che venisse sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., per contrasto con la norma costituzionale indicata in atto.

La Motivazione della Corte

La Sezione V ha dichiarato il ricorso inammissibile muovendo da un dato testuale inequivoco. Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente: a seguito della modifica dell’art. 613 cod. proc. pen. operata dalla legge n. 103 del 2017, l’atto deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.

Il Collegio ha precisato la ratio del principio, sottolineando come sia irrilevante, per la natura personale dell’atto impugnatorio, sia l’autenticazione della sottoscrizione del ricorso ad opera di un legale, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso. Il conforto è dato da due precedenti richiamati in termini, Sez. 3 n. 11126 del 25.01.2021 e Sez. 5 n. 18315 del 25.03.2019.

Quanto alla richiesta di investire la Corte costituzionale, il provvedimento rileva che sul punto si sono già espresse le Sezioni Unite: è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale della disposizione, come modificata dall’art. 1, comma 55, della legge n. 103 del 2017, per l’asserita violazione dei parametri costituzionali e convenzionali evocati, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente. Rientra infatti nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. Un. n. 8914 del 21.12.2017).

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Non ravvisandosi ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento della somma di euro 4.000,00, determinata equitativamente, in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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