Il mendacio dell’indagato esclude la riparazione per ingiusta detenzione (Cass. pen. Sez. 4 n. 6715 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, anche a seguito della modifica dell’art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell’art. 4, comma 4, lett. b), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il mendacio dell’indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante rispetto alla determinazione cautelare, costituisce una condotta volontaria equivoca rilevante ai fini dell’accertamento del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione. La falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è assimilabile al silenzio serbato nell’esercizio della facoltà difensiva prevista dall’art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen. Il ricorso per cassazione avverso il rigetto della domanda riparatoria è inammissibile quando non si confronta con gli argomenti posti dal giudice territoriale a fondamento del diniego, limitandosi a opporre considerazioni congetturali o versate in fatto.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto alla custodia cautelare domiciliare dal 30 maggio 2010 al 29 maggio 2011 per i delitti di cui agli artt. 110 e 81 cod. pen. e 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990, era stato assolto con sentenza del GIP del tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 10 novembre 2020. Egli proponeva quindi domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione, rigettata dalla Corte di appello di Napoli con ordinanza del 6 marzo 2025, che ravvisava la sussistenza di una colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo. Il giudice territoriale fondava il diniego sulle circostanze, accertate dalla sentenza di assoluzione, della frequentazione di soggetti dediti al traffico di stupefacenti, dell’uso dell’utenza telefonica oggetto di intercettazioni di conversazioni dal contenuto criptico e della falsa dichiarazione resa in fase di indagini di non essere mai stato titolare di tale utenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che il ricorrente ometteva di confrontarsi con gli argomenti posti dal giudice territoriale a fondamento del rigetto. In particolare, la difesa non contestava l’affermazione secondo cui l’istante, nel corso delle indagini preliminari, aveva tenuto un comportamento decettivo, affermando falsamente di non essere il titolare dell’utenza telefonica, né si confrontava con i contenuti delle conversazioni, molte delle quali dal contenuto criptico, che lo collegavano a pregiudicati dediti allo spaccio di sostanza stupefacente.
La Corte ha evidenziato che l’assoluzione era intervenuta solo per un vizio della contestazione e che, all’esito del giudizio, era stata rilevata la solidità del patrimonio indiziario indicato nell’ordinanza custodiale. I numerosi colloqui intercettati, di contenuto palesemente criptico, erano oggettivamente idonei a indurre in errore il GIP in ordine alla partecipazione al reato, tanto più che l’indagato non aveva fornito alcun chiarimento sul tenore dei colloqui captati, che soltanto lui poteva svelare, avendo anzi negato anche la titolarità dell’utenza.
Quanto alla censura relativa all’irrilevanza della menzogna, la Corte l’ha ritenuta generica e infondata, richiamando il principio di legittimità secondo cui, anche dopo la modifica dell’art. 314 cod. proc. pen., il mendacio dell’indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante rispetto alla determinazione cautelare, integra una condotta volontaria equivoca ostativa all’indennizzo. La falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è, infatti, riconducibile all’esercizio della facoltà di non rispondere garantita dall’art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., ma si traduce in un comportamento doloso o gravemente colposo che ha concorso a determinare la misura cautelare.
Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, liquidate in complessivi euro 1.000,00.
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Nota della Redazione
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