Inammissibile il ricorso che chiede una diversa lettura del quadro indiziario (Cass. pen. Sez. II n. 9964 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, allorché sia dedotto con ricorso per cassazione un vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte Suprema verifica soltanto se il giudice di merito abbia adeguatamente esposto le ragioni della propria valutazione, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. La sussistenza dei gravi indizi ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari ex art. 274 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. E’ pertanto inammissibile il ricorso che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolva nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.
Il Fatto
Il Tribunale di Caltanissetta, con provvedimento del 03/10/2024, ha parzialmente riformato l’ordinanza del G.i.p. presso il medesimo Tribunale, sostituendo la custodia in carcere con gli arresti domiciliari nei confronti dell’indagato, in relazione a una imputazione provvisoria di estorsione continuata aggravata dall’utilizzo del metodo mafioso.
Avverso tale provvedimento l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi: il riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza, l’interpretazione delle captazioni, l’asserita assenza dell’animus di estorcere, la contestazione dell’aggravante mafiosa e il difetto delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa di metodo. A dispetto del richiamo alla violazione di norme processuali ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen., le doglianze contestano in realtà il risultato probatorio cui sono pervenuti i giudici di merito, i quali, con valutazione conforme delle medesime emergenze indiziarie, hanno ritenuto tali elementi pienamente riscontrati.
In tema di misure cautelari, il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori. La Corte richiama Sez. F n. 47748 del 11/08/2014, Contarini e Sez. 3 n. 40873 del 21/10/2010, Merja: sono inammissibili le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione. Il quadro è aggravato dalla “doppia conforme” di merito, che salda le due decisioni in un unico corpo decisionale (richiamate Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 e Sez. 3 n. 44418 del 16/07/2013).
Quanto alle intercettazioni, la loro ricostruzione e interpretazione costituisce giudizio di fatto, sindacabile solo se non motivato secondo logica e massime di esperienza (Sez. 4 n. 40172 del 16/06/2004, Kerri; Sez. 6 n. 15396 del 11/12/2007, Sitzia). Nel caso concreto le puntuali osservazioni del provvedimento impugnato non risultano confutate, sicché non v’è spazio per letture alternative.
Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili perché ripetitivi e generici, privi dei requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. 6 n. 20377 del 11/03/2009, Arnone; Sez. 2 n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato). Non è consentito chiedere alla Corte di valutare se esista l’animus di estorcere, compito del giudice di merito, assolto in modo convincente. Il quarto motivo, sull’aggravante mafiosa, non si confronta con la motivazione del Tribunale, dilungandosi nella critica dell’ordinanza genetica. Il quinto motivo è manifestamente infondato, poiché il ragionamento sulle esigenze cautelari e sulle presunzioni relative dell’art. 275 cod. proc. pen. non presta il fianco a critiche di illogicità manifesta. Ne segue l’inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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