Ricorso per cassazione in prevenzione ammesso solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. VI n. 2706 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, ai sensi dell’art. 4 legge n. 1423 del 1956, richiamato dall’art. 3-ter, secondo comma, legge n. 575 del 1965 e ribadito dall’art. 10, terzo comma, d.lgs. n. 159 del 2011. Ne consegue che è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’illogicità manifesta di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi denunciare il solo caso di motivazione inesistente o meramente apparente. Non integra tale vizio la sottovalutazione di argomenti difensivi che risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

Il Fatto

La Corte di appello di Trieste, con decreto del 06.07.2021, ha confermato il decreto di confisca di prevenzione emesso dal Tribunale di Trieste nei confronti del proposto, revocando solo la confisca del saldo attivo di un conto corrente acceso presso Poste Italiane s.p.a. Il proposto è stato ritenuto socialmente pericoloso ai sensi dell’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, quale persona che vive abitualmente con i proventi di attività delittuose, con riferimento al periodo 1999-2010.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: la mancata escussione dei testimoni indicati, la manifesta illogicità del provvedimento e la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in ragione delle intervenute assoluzioni.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge. Ne deriva che i vizi di illogicità della motivazione non sono deducibili in sede di legittimità, salvo il caso di motivazione del tutto assente o meramente apparente. Il sindacato resta dunque circoscritto alla sola violazione di legge e non si estende all’iter giustificativo della decisione.

Su queste basi la Corte esamina il primo motivo, relativo alla mancata audizione dei testimoni. Il motivo è manifestamente infondato: la Corte di appello, con motivazione congrua e non apparente, ha ritenuto superflue le testimonianze, poiché non è stato offerto alcun documento a supporto dell’attività di negoziazione di assegni asserita dalla difesa ed è ormai decorso oltre un decennio dalla stipulazione dei contratti. I giudici di merito hanno inoltre qualificato le operazioni come obiettivamente anomale, per l’anticipazione di ingenti somme a fronte del rischio di mancata copertura degli assegni e in assenza di margine di profitto.

Il secondo motivo, che denuncia la manifesta illogicità del provvedimento, è dichiarato inammissibile, perché esula dai limiti del controllo consentito in sede di legittimità. La dettagliata confutazione dei rilievi della Corte di appello si risolve nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti, non ammessa in cassazione.

Il terzo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., è parimenti inammissibile. Esso sollecita una rinnovata valutazione degli elementi probatori ed è proposto in termini aspecifici. La Corte ricorda il principio della valutazione autonoma dei fatti accertati in sede penale da parte del giudice della prevenzione, che può fondare il giudizio di pericolosità anche su fatti oggetto di assoluzione, ove delimitati con sufficiente chiarezza. La Corte dà conto del contrapposto orientamento più restrittivo, ma rileva che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio anche alla sua stregua, avendo posto a fondamento circostanze di fatto comprovate e non confutate dalle sentenze assolutorie.

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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