Misure cautelari e associazione: la motivazione va ancorata ai provvedimenti richiamati (Cass. pen. Sez. VI n. 2709 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
I gravi indizi di colpevolezza richiesti dall’art. 273, comma 1, cod. proc. pen. per l’applicazione e il mantenimento di misure cautelari personali possono essere desunti anche da sentenze non ancora irrevocabili o da ordinanze di custodia cautelare emesse in un diverso procedimento penale, senza violazione dell’art. 238-bis cod. proc. pen., che si riferisce al giudizio di colpevolezza e non alle condizioni di applicabilità delle misure. È tuttavia necessario che il provvedimento cautelare sviluppi una motivazione sulle ragioni per cui da tali atti si ritiene di ricavare i gravi indizi, con specifico riferimento all’esistenza dell’associazione per delinquere e all’aggravante della transnazionalità.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale al ricorrente, in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 4, e 74 d.P.R. n. 309/1990, contestati secondo le imputazioni provvisorie.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi, che investono la natura drogante della sostanza oggetto di alcune cessioni, l’esistenza dell’associazione per delinquere desunta dalle risultanze di un altro procedimento non ancora definito con sentenza irrevocabile, la mancata riqualificazione delle condotte, la configurabilità dell’aggravante della transnazionalità e la sussistenza delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto i motivi concernenti la qualità della sostanza e la lieve entità delle condotte, giudicandoli manifestamente infondati. Il Tribunale, sulla base di pertinenti massime di comune esperienza e senza manifeste illogicità, ha argomentato la capacità drogante della marijuana muovendo dal contesto e dal contenuto delle conversazioni intercettate, dalle quali emerge che «tolti i semi la cosa “sballa”».
Quanto alla non lieve entità dei fatti, l’ordinanza ha valorizzato i contatti con soggetti inseriti nel traffico di stupefacenti, la lunga trattativa per il trasporto di un cospicuo quantitativo, la capacità del ricorrente di superare i controlli e l’ammissione, desunta dalle conversazioni, di gestire un affare riguardante «sedici pacchi» di droga.
Sui motivi secondo, terzo e quinto la Corte afferma un principio di ordine processuale. I gravi indizi di colpevolezza possono desumersi anche da sentenze non irrevocabili o da ordinanze cautelari emesse in un diverso procedimento, poiché l’art. 238-bis cod. proc. pen. attiene al giudizio di colpevolezza e non alle condizioni di applicabilità delle misure. Richiama sul punto Sez. 3, n. 39076 del 03/12/2021, dep. 2022, Bosina, e Sez. 4, n. 29279 del 12/06/2019, Becher.
Occorre però che il provvedimento cautelare spieghi le ragioni della recepibilità di tali atti. Nel caso concreto il Tribunale ha ricostruito la capacità del sodalizio di approvvigionarsi e commercializzare la droga, la piena coscienza del ricorrente dei meccanismi del gruppo, il suo ruolo di «braccio destro» e il suo intervento per risolvere un contrasto interno. Tale motivazione, non incongrua sulla partecipazione a un reato associativo, non dà però specificamente conto dell’esistenza di una associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990.
Manca un espresso richiamo ai contenuti dei provvedimenti sui quali l’esistenza dell’associazione è data per presupposta e l’esplicitazione delle ragioni della loro recepibilità. La stessa carenza vale per l’aggravante della transnazionalità. Di riflesso dovrà essere rivisitata anche la motivazione sulle esigenze cautelari, oggetto del sesto motivo, poiché il Tribunale ha argomentato sulla rete di rapporti con i capi e i partecipi dell’associazione dando per presupposta la sua esistenza.
L’ordinanza è pertanto annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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