Recidiva e prescrizione nel reato di omesso versamento contributivo (Cass. pen. Sez. III n. 12404 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’applicazione della recidiva presuppone che la condanna utilizzata come precedente sia passata in giudicato prima della commissione del fatto-reato cui la recidiva stessa si riferisce, dovendo l’autore del nuovo delitto essere in grado, in quel momento, di conoscere tutte le conseguenze penali derivanti dalla pregressa condanna. In tema di omesso versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, per i fatti anteriori alla modifica introdotta dall’art. 3, comma 6, d.lgs. n. 8/2016, la normativa più favorevole ex art. 2, quarto comma, cod. pen. è la nuova previsione se non è superata la soglia di punibilità di diecimila euro annui; è invece la normativa previgente se la soglia è superata, coincidendo in tal caso il momento consumativo con il giorno sedici del mese successivo a quello cui i contributi si riferiscono.

Il Fatto

La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 04.06.2024, confermava la pronuncia del Tribunale di Modena che aveva dichiarato la ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983, condannandola alla pena di sei mesi di reclusione ed euro seicento di multa.

Avverso tale sentenza la condannata proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi: con il primo deduceva l’erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva, non essendo le condanne utilizzate passate in giudicato al momento della commissione del fatto; con il secondo lamentava la violazione degli artt. 157, 158 e 161 cod. pen. e dell’art. 546 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale disatteso l’eccezione di estinzione per prescrizione senza indicare le ragioni del diniego.

La Motivazione della Corte

La Sezione III ha ritenuto il ricorso fondato sotto entrambi i profili. Quanto alla recidiva, il Collegio ha richiamato il principio consolidato secondo cui l’applicazione dell’istituto esige che la condanna assunta come precedente sia divenuta irrevocabile prima della commissione del nuovo reato, poiché solo allora l’autore è posto in condizione di percepire le conseguenze penali della propria condotta pregressa. Sul punto la Corte ha richiamato il proprio precedente Sez. II n. 994 del 2021.

Nel caso concreto, il reato contemplato dal certificato penale risultava commesso in data antecedente alla irrevocabilità della relativa sentenza, sopravvenuta solo successivamente. Poiché i fatti oggetto del processo erano stati commessi in un arco temporale successivo a quella irrevocabilità, ma il precedente non poteva assumere rilievo, alla data dei reati la ricorrente doveva considerarsi immune da precedenti penali rilevanti agli effetti della recidiva. La recidiva contestata risultava quindi erroneamente ritenuta dalla Corte territoriale.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricordato che, in tema di omesso versamento contributivo, ai fini del computo della prescrizione per i fatti anteriori alla riforma del 2016, la disciplina più favorevole va individuata, in applicazione dell’art. 2, quarto comma, cod. pen., nella nuova previsione qualora non sia superata la soglia di punibilità di diecimila euro annui, e nella normativa previgente qualora la soglia sia superata, con conseguente coincidenza del momento consumativo con la scadenza del termine previsto per il versamento mensile. Il Collegio ha richiamato sul punto Sez. III n. 47902 del 2017 e Sez. III n. 37232 del 2016.

Esclusa la recidiva, e dunque applicabile la normativa previgente vertendosi in ipotesi di superamento della soglia di punibilità, la Corte ha verificato che, già alla mensilità più recente, il termine estintivo risultava maturato prima della pronuncia della sentenza di appello, tenuto conto del periodo di sospensione e del termine massimo di prescrizione. Ne derivava che la prescrizione era maturata anche per le mensilità precedenti. La sentenza impugnata è stata pertanto annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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