Trasmissione supporti informatici nel riesame e perdita efficacia misura (Cass. pen. Sez. 2 n. 6162 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riesame di misure cautelari personali, il pubblico ministero non ha l’obbligo di trasmettere al tribunale del riesame, ai sensi dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen., i supporti informatici contenenti le video-riprese utilizzate per l’applicazione della misura quando gli esiti di esse siano riportati nell’annotazione di polizia giudiziaria. La ratio della disposizione non attiene alla materialità dei documenti ma al loro contenuto: l’obbligo di trasmissione deve ritenersi adempiuto quando il contenuto risulti integralmente inserito nell’ordinanza che ha disposto la misura, essendo la difesa posta in condizione di completa cognizione degli atti attraverso l’integrale discovery prevista dall’art. 293, comma 3, cod. proc. pen. La censura che non si confronti con le ragioni poste a base del provvedimento impugnato è inammissibile per genericità.

Il Fatto

Con ordinanza del 25 agosto 2025 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze applicava la custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato per i delitti di rapina e lesioni. Il Tribunale di Firenze, investito dell’istanza di riesame, rigettava la richiesta con ordinanza del 9 settembre 2025.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione l’imputato per il tramite del difensore, deducendo due motivi. Con il primo motivo lamentava la mancata dichiarazione di perdita di efficacia della misura per omessa trasmissione, da parte del pubblico ministero, delle video-riprese integrali dell’evento, che secondo la difesa dimostravano la mancata consumazione della rapina. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità della persona offesa.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, affrontando distintamente i due motivi. Quanto al primo, ha richiamato il principio secondo cui in tema di riesame il pubblico ministero non ha l’obbligo di trasmettere i supporti informatici contenenti le video-riprese qualora gli esiti delle stesse siano riportati nell’annotazione di polizia giudiziaria, come nel caso di specie, in cui il Tribunale aveva puntualizzato che non era stata neppure ipotizzata una mancata corrispondenza tra i supporti e l’annotazione.

La Corte ha precisato che, sebbene l’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. imponga la trasmissione degli atti presentati a norma dell’art. 291, comma 1, cod. proc. pen. pena la perdita di efficacia dell’ordinanza impositiva, la ratio della disposizione non attiene alla materialità dei documenti quanto al loro contenuto. Quando questo risulti integralmente inserito nell’ordinanza che ha disposto la misura, l’obbligo deve ritenersi adempiuto, essendo la difesa in condizione di completa cognizione degli atti in virtù dell’integrale discovery di cui all’art. 293, comma 3, cod. proc. pen.

Quanto al secondo motivo, la Corte ne ha rilevato la genericità e l’aspecificità, non confrontandosi il ricorrente con le ragioni del Tribunale. La doglianza era incentrata su una circostanza — la mancata emersione dalle video-riprese del momento della sottrazione — neppure contestata dal Tribunale, che aveva invece illustrato le ragioni dell’attendibilità del narrato accusatorio della persona offesa, riscontrato dalla gravità delle lesioni riportate, e la recessività di riscontri estrinseci, richiamando il principio per cui le dichiarazioni della persona offesa possono integrare i gravi indizi di colpevolezza senza necessità di riscontri oggettivi esterni.

Il Collegio ha altresì esposto le ragioni di implausibilità dell’ipotesi difensiva secondo cui l’indagato avrebbe colpito violentemente la vittima pur sapendola in possesso di denaro senza poi procedere all’appropriazione. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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