Ricorso in cassazione avverso proroga del 41-bis limitato alla violazione di legge (Cass. pen. Sez. VII n. 31002 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Avverso il provvedimento con cui il tribunale di sorveglianza, in sede di reclamo, si pronuncia sull’applicazione o sulla proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen., il ricorso per cassazione è ammesso nei soli limiti della violazione di legge, ai sensi dell’art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen. Entro tale perimetro il controllo di legittimità resta circoscritto alla assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo privo dei requisiti minimi di logicità e di aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione. Ai fini della proroga è sufficiente e necessario accertare che non sia venuta meno la capacità del condannato di tenere contatti con l’associazione criminale di riferimento, attraverso una serie predeterminata di parametri e di indici fattuali sintomatici dell’attualità del pericolo di collegamenti con l’ambiente criminale esterno. Non è deducibile in sede di legittimità il travisamento delle fonti istruttorie.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 24 gennaio 2025, aveva rigettato il reclamo proposto avverso il decreto ministeriale del 3 gennaio 2024 relativo all’ulteriore prosecuzione del regime detentivo differenziato applicato al condannato.

Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo, articolato sulla violazione e sull’erronea applicazione dell’art. 41-bis ord. pen. e sulla violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. La questione approda così davanti alla Corte di legittimità per la verifica dei limiti del sindacato ammesso avverso il provvedimento del tribunale di sorveglianza in materia di regime differenziato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla natura del ricorso esperibile avverso il provvedimento emesso dal tribunale di sorveglianza in sede di reclamo circa l’applicazione o la proroga del regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. In forza dell’art. 41-bis, comma 2-sexies, ord. pen., il ricorso per cassazione è ammesso in rapporto alla sola violazione di legge.

Da tale limite discende, per la Corte, la delimitazione del controllo di legittimità alla assoluta carenza di motivazione. Essa è intesa come mancanza grafica della motivazione stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e di aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione. Il Collegio richiama sul punto le Sezioni Unite n. 224611 del 2003 e la Sez. I n. 230203 del 2004.

Nel merito, la Corte reputa sufficiente e necessario, ai fini della proroga, accertare che la capacità del condannato di tenere contatti con l’associazione criminale di riferimento non sia venuta meno. L’accertamento va condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri — il profilo criminale, la posizione rivestita in seno all’associazione, la perdurante operatività del sodalizio e l’eventuale sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate — da considerare attraverso l’indicazione di indici fattuali sintomatici dell’attualità del pericolo di collegamenti con l’ambiente criminale esterno, come affermato dalla Sez. VII n. 267248 del 2016 e dalla Sez. I n. 263508 del 2015.

Il Tribunale ha svolto tale esame con motivazione che la Corte giudica non apparente. L’ordinanza illustra la permanenza dell’attualità della pericolosità, segnalando la perdurante operatività del sodalizio di appartenenza, confermata da ulteriori indagini sfociate in un’ordinanza di custodia cautelare del novembre 2022 a carico di numerosi soggetti, nonché da una successiva ordinanza cautelare del 2023. Il provvedimento illustra altresì in modo esauriente la mancata dissociazione del ricorrente.

Quanto al dedotto travisamento delle fonti istruttorie, la Corte lo dichiara vizio non ammissibile in sede di legittimità, ove il ricorso è limitato alla violazione di legge. Non risulta inoltre illustrata in modo specifico la decisività delle fonti istruttorie indicate come non ammesse. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *