Appello, specificità dei motivi e divieto di sindacato sulla fondatezza (Cass. pen. Sez. V n. 36938 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, il giudice d’appello non può dichiarare l’inammissibilità dei motivi per la loro manifesta infondatezza: la verifica sulla fondatezza non gli compete e gli è precluso il ricorso alla speciale procedura prevista dall’art. 591, comma 2, cod. proc. pen. L’onere di specificità dei motivi è direttamente proporzionale alla specificità delle ragioni esposte nel provvedimento impugnato: a fronte di una motivazione stringata non può pretendersi dal ricorrente una maggiore esplicitazione dei rilievi critici. Ricorre aspecificità intrinseca solo quando i motivi siano totalmente indeterminati o non pertinenti; aspecificità estrinseca quando non affrontino il nucleo effettivo della motivazione o lo contestino solo apparentemente. La riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado non è di per sé causa di inammissibilità.

Il Fatto

Il contribuente, imputata per il reato di cui agli artt. 76 d.P.R. n. 445/2000 e 483 cod. pen., era stata condannata dal Tribunale di Castrovillari con sentenza del 13.12.2021. Avverso tale pronuncia il difensore proponeva appello che la Corte territoriale dichiarava inammissibile per aspecificità dei motivi.

Secondo la Corte d’appello i motivi non recavano alcuna concreta censura e si limitavano a contestazioni generiche, con mera elencazione di richieste assolutorie, prive di reale confutazione dell’apparato motivazionale di primo grado. L’imputata ricorre per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione degli artt. 591, comma 1, lett. c), e 581 cod. proc. pen. e l’eccesso di sindacato da parte del giudice dell’impugnazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 581 cod. proc. pen., richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui l’appello è inammissibile per difetto di specificità quando non siano enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, con onere proporzionale alla specificità di quelle ragioni (Sezioni Unite n. 8825 del 2016).

Le Sezioni Unite avevano però precisato che, per la diversità strutturale tra appello e cassazione, la riproposizione di questioni già disattese in primo grado non è di per sé causa di inammissibilità: il giudizio d’appello comporta la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza. Il sindacato di ammissibilità non può estendersi alla valutazione di manifesta infondatezza dei motivi, non prevista dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità.

Si è inoltre chiarito che il motivo è specifico quando il ricorrente prende posizione sul punto contestato, indicando le ragioni di fatto o di diritto del dissenso, senza che occorrano analitiche disquisizioni, poiché l’essenzialità del motivo non incide sul requisito di specificità (Sez. III n. 12727 del 2019). La giurisprudenza di legittimità ribadisce che il giudice d’appello può dichiarare l’inammissibilità solo in caso di genericità intrinseca o estrinseca, non quando i motivi non siano ritenuti idonei a confutare l’apparato motivazionale (Sez. V n. 34504 del 2018).

Nel caso concreto i motivi d’appello, pur sommariamente, indicavano precise questioni: l’assorbimento del reato contestato nella fattispecie di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., l’insussistenza dell’elemento psicologico, la valutazione dell’elemento oggettivo, il bilanciamento delle attenuanti ex art. 69 cod. pen., il trattamento sanzionatorio ex art. 133 cod. pen. e l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. Essi contenevano ragioni di confronto critico con la sentenza di primo grado, idonee a sollecitare un nuovo esercizio dei poteri del giudice di merito. La motivazione del Tribunale era poi talmente stringata da non consentire di pretendere dal ricorrente una maggiore esplicitazione.

La sentenza impugnata è quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro. La medesima conclusione vale per i motivi ulteriori, che non introducevano doglianze nuove ma sviluppavano censure tempestivamente proposte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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