Continuazione in esecuzione: necessaria la prova del disegno criminoso unitario (Cass. pen. Sez. VII n. 30999 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva richiede una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, nonché la programmazione dei reati successivi, almeno nelle linee essenziali, al momento della commissione del primo. Non è sufficiente valorizzare taluno degli indici suindicati, se i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea. Grava sul condannato che invochi l’art. 671 cod. proc. pen. l’onere di allegare elementi specifici e concreti, non bastando il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato.

Il Fatto

Il condannato proponeva istanza al Giudice dell’esecuzione per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati di furto, rapina e illecita cessione di sostanze stupefacenti, giudicati con quattro sentenze irrevocabili. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, in funzione di Giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza.

Avverso tale provvedimento la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione: il Giudice dell’esecuzione non avrebbe considerato l’identità delle norme violate, il fatto che tutti i reati soddisfacessero i bisogni economici del condannato e l’assenza di indici sfavorevoli nella motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Il motivo attiene a un asserito difetto o a una contraddittorietà o illogicità palese della motivazione che non emerge dal provvedimento impugnato: il Giudice dell’esecuzione ha segnalato la distanza temporale tra i fatti e l’eterogeneità di alcuni titoli di reato.

Il Collegio ribadisce che l’indicato bisogno economico costituisce il motivo a delinquere e non va confuso con la sussistenza di un programma iniziale rispetto alla sequenza esaminata. La mera spinta economica non integra, da sola, il medesimo disegno criminoso richiesto dall’art. 81 cod. pen.

Sul piano sostanziale, la Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 28659 del 2017: il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di una approfondita verifica di concreti indicatori, tra cui l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Non basta la presenza di taluno di questi indici se i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea.

La Corte afferma altresì l’onere probatorio gravante sul condannato, richiamando Sez. I n. 35806 del 2016: chi invoca l’applicazione della disciplina del reato continuato deve allegare elementi specifici e concreti. Il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato non è sufficiente, perché tali indici sono sintomatici non di un progetto criminoso unitario, ma di un’abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti.

Nel caso in esame la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa con motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi richiamati. Da qui la declaratoria di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente in considerazione dei motivi devoluti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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