Inammissibile il ricorso per cassazione su questioni non devolute in appello (Cass. pen. Sez. III n. 9131 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La denuncia di violazioni di legge che non abbiano costituito oggetto di uno specifico motivo di appello integra una causa di inammissibilità originaria dell’impugnazione e non può essere proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione. Il giudice di legittimità non può esaminare questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione. Fa eccezione il caso di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza. L’inammissibilità del ricorso, non ascrivibile a assenza di colpa della parte, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza del 07/03/2024, confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Vasto il 24/11/2022, con la quale la ricorrente era stata dichiarata responsabile del reato di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74/2000 e condannata alla pena di mesi sei di reclusione.
Avverso tale sentenza la condannata proponeva ricorso per cassazione, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’individuazione delle soglie di punibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 1 del medesimo decreto. Sosteneva che la condotta di cui all’art. 4 d.lgs. n. 74/2000 si risolve in un falso ideologico consumato nella sola dichiarazione, che i bilanci di esercizio fornirebbero dati solo di natura civilistica e che, ai fini della determinazione dell’imposta effettivamente evasa, si sarebbe dovuto far riferimento all’utile fiscalmente ricavabile.
La Motivazione della Corte
La Sez. III ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando un dato assorbente di ordine processuale: le violazioni di legge poste a fondamento dell’impugnazione non avevano costituito oggetto di uno specifico motivo di appello.
La Corte ha richiamato il costante orientamento secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello integra una causa di inammissibilità originaria dell’impugnazione. Ne deriva che tali questioni non possono essere introdotte per la prima volta nel giudizio di legittimità.
Il principio è stato enunciato dalle Sezioni Unite n. 30.6.99, Piepoli, Rv. 213.981, secondo cui questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione. Nella stessa direzione la Corte ha richiamato Sez. III n. 16610 del 24/01/2017, Rv. 269632.
Il Collegio ha precisato che l’approdo è diverso soltanto quando si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio oppure che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza, richiamando sul punto Sez. II n. 6131 del 29/01/2016, Rv. 266202. Tale ipotesi non ricorreva nella specie.
Accertata l’inammissibilità del ricorso e ritenuto, in base all’art. 616 cod. proc. pen., che non ricorresse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — come affermato dalla Corte cost. n. 186 del 13.6.2000 —, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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