Ricorso inammissibile se una ratio autonoma non è impugnata (Cass. civ. Sez. V n. 15133 del 29.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle sentenze tributarie, quando la pronuncia di merito si fondi su più rationes decidendi autonome, ciascuna idonea da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione che non censuri anche una sola di esse è inammissibile per difetto di interesse. Su quella ragione non impugnata la sentenza diventa definitiva e la sua stabilità impedisce la cassazione integrale della pronuncia. È sufficiente che anche una sola delle ragioni non formi oggetto di specifica censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola di esse, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza.
Il Fatto
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, accogliendo l’appello del contribuente, ha confermato l’annullamento di un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP relativo all’anno d’imposta 2007. L’atto impositivo contestava al contribuente di avere svolto le mansioni di amministratore occulto di un gruppo societario, articolato in una società operativa periodicamente spogliata dei beni e in una serie di società “cartiere”, tra cui una immobiliare, costituite per abbattere il reddito della prima e per non offrire garanzie al pagamento delle imposte.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, deducendo la violazione della disciplina sui termini di accertamento, l’omesso esame di un fatto decisivo e la nullità della sentenza per omessa motivazione. Il contribuente ha resistito con controricorso e le parti hanno depositato memorie illustrative.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata si fonda su plurime e autonome rationes decidendi. La prima riguarda la carenza di motivazione degli atti impositivi, perché gli avvisi rinviavano ad atti sconosciuti al contribuente. La seconda attiene all’estraneità del contribuente ad ogni attività decisionale e gestoria, non avendo l’amministrazione dimostrato il suo coinvolgimento nella gestione. La terza consiste nella decadenza dell’amministrazione dalla potestà di accertamento per mancata applicazione del raddoppio dei termini.
I primi tre motivi del ricorso attingono queste rationes. Nessun motivo, invece, censura l’ulteriore ragione su cui poggia la pronuncia, secondo cui gli avvisi di accertamento erano stati emessi nei confronti di una società estinta e, quindi, erano inesistenti e privi di validità ed efficacia, essendo stati indirizzati a un soggetto non più esistente.
Richiamando il principio consolidato, la Corte ha ricordato che Cass. n. 4199 del 2002 ha affermato che, quando la sentenza si fonda su più ragioni tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione, che ciascuna di esse sia oggetto di specifica censura e che il ricorso sia accolto nella sua interezza. Basta che una sola ragione non sia censurata, o che sia respinta la censura relativa anche a una sola di esse, perché il motivo di impugnazione sia respinto integralmente.
Poiché la ratio relativa all’inesistenza degli avvisi emessi verso società estinta non risulta impugnata, la sentenza è divenuta definitiva su quel punto. Ne deriva il difetto di interesse e la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Le spese sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate in € 13.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, e in € 200,00 per esborsi; non sussistono i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo, essendo le amministrazioni statali esentate mediante il meccanismo della prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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