Termine annuale ex art 327 cpc per impugnare decisioni Consiglio Nazionale Geometri (Cass. civ. Sez. II n. 15137 del 29.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati è soggetto al termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 cod. proc. civ., che decorre dalla data di deposito in segreteria del provvedimento, coincidente con la sua pubblicazione ai sensi dell’art. 10 del d.m. 15 febbraio 1949. L’applicazione del termine annuale prescinde da un’espressa previsione della legge speciale ed è imposta dall’esigenza di porre un limite temporale massimo all’impugnabilità, a garanzia della certezza dei rapporti giuridici e della formazione del giudicato. La mancata notificazione del provvedimento non consente di ritenere il rimedio esperibile senza limiti di tempo.

Il Fatto

Un geometra ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tredici motivi, avverso la decisione del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati che aveva respinto il suo ricorso contro la delibera del Consiglio di Disciplina provinciale, recante la sanzione della cancellazione dall’albo per morosità nel versamento dei contributi dovuti alla Cassa Geometri.

Il ricorrente sosteneva che la decisione impugnata, mai notificata, fosse stata pubblicata il 13.10.2020 e di aver quindi rispettato il termine. La questione approda in Cassazione poiché occorre stabilire quale termine di impugnazione si applichi ai provvedimenti del Consiglio Nazionale dei Geometri in assenza di una specifica disciplina della legge speciale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Dalla copia del provvedimento impugnato emerge che la comunicazione a mezzo pec al difensore è avvenuta il 13 ottobre 2020, ma il deposito — e dunque la pubblicazione — risale al 30 settembre 2020, con rilascio di copia conforme il 7 ottobre 2020. Il ricorso risulta pertanto proposto quando il termine era ormai decorso.

Il Collegio ha ritenuto applicabile il termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ. anche in assenza di una specifica disposizione nella legge speciale. La soluzione discende dall’evidente necessità di porre un limite temporale massimo all’impugnabilità, in vista della formazione del giudicato e della certezza giuridica, che sarebbero gravemente pregiudicate ove solo la notificazione potesse rendere il provvedimento definitivamente incontestabile.

A sostegno, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 28975 del 2022, che — affrontando la decorrenza del termine breve di cui all’art. 702 quater cod. proc. civ. — hanno ribadito che il termine semestrale dell’art. 327 cod. proc. civ. si applica anche quando l’ordinanza non sia stata comunicata, in funzione di stabilizzazione della decisione. L’introduzione di una norma specifica sul termine breve non può intendersi come voluntas legis escludente il termine lungo, che il legislatore avrebbe dovuto espressamente negare.

Nella stessa direzione si pongono la Corte costituzionale n. 577 del 2000, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità degli artt. 22, 25 e 38 d.P.R. n. 636/1972 in relazione all’art. 24 Cost., e la Corte costituzionale n. 106 del 2016, che ha escluso la giustificazione di un rimedio impugnabile sine die.

Infine, con specifico riferimento ai provvedimenti del Consiglio Nazionale dei Geometri, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 1066 del 1988, secondo cui il termine annuale dell’art. 327 cod. proc. civ. trova applicazione e decorre dal deposito in segreteria, che ai sensi dell’art. 10 del d.m. 15 febbraio 1949 ne determina la pubblicazione. Non si provvede sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensive, e si dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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