Ricorso inammissibile se non censura tutte le rationes autonome (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13167 del 18.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza impugnata si fonda su più ragioni, ciascuna autonomamente idonea a sorreggerla, il ricorso per cassazione non può limitarsi a censurarne una sola. È necessario che tutte le ragioni siano oggetto di specifica censura e che il ricorso sia accolto in ogni sua parte. La mancata impugnazione di una di esse, o il suo rigetto, rende inammissibili per difetto di interesse le censure rivolte alle altre, poiché il ricorrente non trarrebbe alcun vantaggio pratico dall’accoglimento delle medesime. La valutazione sulla ammissibilità dell’appello, fondata su critica circostanziata e percezione esatta dei motivi di censura, integra un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato.
Il Fatto
Il Tribunale di Velletri aveva riconosciuto alla lavoratrice lo svolgimento di mansioni superiori, corrispondenti al V livello del CCNL di categoria, condannando la società datrice al pagamento delle differenze retributive maturate.
La Corte d’appello di Roma, in riforma, ha respinto la domanda, ritenendo non adeguatamente allegata la declaratoria del profilo rivendicato e quello posseduto. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, articolando un motivo sulla violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. e un secondo motivo sull’omesso esame di fatto decisivo. La società si è costituita con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduce la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., perché la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello per carenza dei requisiti di specificità. La Suprema Corte disattende la censura: il giudice di appello ha confrontato il contenuto del gravame con i principi consolidati in materia, richiamando Cass. n. 2143 del 2015, e ha dato conto della critica circostanziata alla decisione impugnata, tale da consentire la percezione esatta dei motivi di doglianza e delle ragioni del dissenso.
Il secondo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo: la mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, dell’avvenuta allegazione del CCNL già in primo grado. Il giudice di merito ha invece ritenuto che la lavoratrice avesse riportato integralmente la declaratoria dell’inquadramento richiesto, ma non quella del livello posseduto, con conseguente difficoltà di comparazione. La sentenza ha inoltre valorizzato la scarsità delle allegazioni e l’assenza di puntuale indicazione delle attività concretamente svolte.
La Corte di legittimità rileva che tale giudizio, basato anche sulle deposizioni testimoniali, costituisce il nucleo centrale della decisione e non risulta scalfito dalle censure. Il ricorso non affronta la ratio decidendi effettiva. Si applica pertanto il principio per cui, di fronte a una sentenza fondata su più ragioni autonome, tutte idonee a sorreggerla, è necessario che ciascuna sia specificamente censurata e che il ricorso sia integralmente accolto: è sufficiente che una sola ragione non sia impugnata, o sia respinta, perché il ricorso sia rigettato per intero e le censure residue diventino inammissibili per difetto di interesse.
La Corte richiama Cass. Sez. Un. n. 16602 del 08.08.2005 e le successive conformi Cass. n. 21431 del 12.10.2007 e Cass. Sez. Un. n. 10374 del 08.05.2007. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali, liquidate come da dispositivo e distratte, oltre all’assolvimento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.