Bancarotta fraudolenta: distrazione e indici di fraudolenza anche senza prossimità al fallimento (Cass. pen. Sez. V n. 2426 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore poi fallito, in cui si concreta l’elemento oggettivo del reato, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza la natura dell’atto negoziale con cui il distacco si compie, e anche un valore esiguo dei beni sottratti è idoneo a ledere la garanzia patrimoniale dei creditori. L’accertamento dell’elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di indici di fraudolenza, desumibili dalla condizione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, dal contesto in cui l’impresa ha operato, dalle cointeressenze dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte e dall’estraneità del fatto generatore dello squilibrio rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale. Ne consegue che la fraudolenza non è necessariamente collegata alla vicinanza dell’operazione con la dichiarazione di fallimento. Ai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto occorrono elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale della società, con attività non episodica o occasionale, e il relativo accertamento costituisce valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 16 maggio 2024, ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per bancarotta fraudolenta patrimoniale nei confronti di due imputati, l’uno in qualità di amministratore unico della società fallita e l’altro quale asserito amministratore di fatto. Le condotte contestate riguardano la distrazione di pannelli fotovoltaici, la pattuizione di un canone di locazione ritenuto incongruo rispetto ai valori di mercato e la rinuncia alla restituzione di una cauzione, oltre a pagamenti erogati senza titolo e a compensi percepiti senza giustificazione. Avverso la decisione territoriale gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e erronea applicazione della legge penale, contestando segnatamente l’attribuzione del ruolo gestorio di fatto e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara entrambi i ricorsi inammissibili. Quanto al primo ricorrente, i motivi sono reiterativi di doglianze già correttamente disattese dai giudici di merito e risultano privi della necessaria correlazione critica con la decisione impugnata, ponendosi come richiesta di rivalutazione del merito improponibile in sede di legittimità.

Sul nucleo sostanziale, il Collegio ribadisce il consolidato orientamento secondo cui l’elemento oggettivo della bancarotta fraudolenta patrimoniale consiste nello svuotamento, anche parziale, delle casse sociali con sottrazione di garanzie per il ceto creditorio, e può realizzarsi in qualsiasi forma. Anche un valore esiguo dei beni sottratti è idoneo a ledere la garanzia patrimoniale dei creditori. Le doglianze difensive poggiano su dati assertivi e congetturali, privi di riscontro probatorio, come l’asserito sconto sull’acquisto di altri pannelli, il lavoro gratuito dei familiari e la pretesa proporzione tra costi e attività prestata.

Quanto alla pattuizione del canone di locazione, la Corte richiama il principio per cui l’affitto dei beni aziendali per un canone incongruo costituisce condotta idonea a integrare un fatto distrattivo riconducibile all’art. 216, comma primo, n. 1, legge fall. La difesa non replica alla obiezione della Corte territoriale sulla intervenuta rimodulazione del canone mediante transazione. Il tema rilevante non è l’autonomia negoziale, ma la distrazione di beni societari.

Con riguardo al secondo ricorrente, i primi due motivi sono esaminati congiuntamente. La Corte afferma che la qualifica di amministratore di fatto richiede elementi sintomatici dell’inserimento organico con funzioni direttive, desumibili dai rapporti con dipendenti, fornitori o clienti ovvero in qualunque settore gestionale, non necessariamente con l’esercizio di tutti i poteri dell’organo di gestione. I giudici di merito hanno valorizzato molteplici dati istruttori. La mera attribuzione formale del ruolo di consulente aziendale è recessiva a fronte dei poteri gestori concretamente esercitati.

Infine, quanto alla erogazione di somme in favore di altra società, la Corte precisa che la fraudolenza non è necessariamente collegata alla vicinanza dell’operazione con la dichiarazione di fallimento, ben potendo discendere da altri indici di fraudolenza. Per escludere la natura distrattiva di un’operazione infragruppo non è sufficiente allegare la partecipazione a un medesimo gruppo, dovendosi dimostrare in maniera specifica il saldo finale positivo o la concreta prevedibilità di vantaggi compensativi ex art. 2634 cod. civ. Il terzo motivo è manifestamente infondato, essendo il diniego delle circostanze attenuanti generiche adeguatamente motivato. Alla inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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