Inammissibile il ricorso che chiede una rilettura delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 8667 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si prospetti una diversa e più favorevole valutazione delle risultanze processuali, poiché l’apprezzamento degli elementi di fatto è riservato in via esclusiva al giudice di merito. Anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta preclusa al giudice di legittimità la pura rilettura dei fatti e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione. Parimenti inammissibile è il ricorso che riproduca i motivi già dedotti in appello e motivatamente respinti, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Con sentenza del 5 aprile 2024 la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia del Tribunale di Nola del 29 settembre 2022, con cui l’imputato era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 927,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 4 cod. pen. Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta configurazione della responsabilità penale; erronea qualificazione giuridica del fatto, da ricondurre all’art. 646 cod. pen. La parte civile depositava memoria e conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. Quanto alla prima censura, ha ribadito che esula dai poteri della Corte di Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali (Sez. U n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01).
Il Collegio ha osservato che, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per effetto della legge n. 46 del 2006, è rimasta immutata la natura del sindacato esercitabile sui vizi della motivazione, restando preclusa la pura rilettura degli elementi di fatto o l’autonoma adozione di nuovi parametri di ricostruzione (Sez. V n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01). In sede di legittimità non sono dunque consentite censure che si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. VI n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01).
Su queste basi, il ricorrente ha in realtà invocato, con la prima doglianza, una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio, senza confrontarsi con la dovuta specificità con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la responsabilità penale.
Parimenti inammissibile è stato ritenuto il secondo motivo, che, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione della Corte territoriale, ha reiterato le medesime considerazioni critiche già espresse con l’atto di appello. È infatti inammissibile il ricorso che riproduce i motivi prospettati in appello e motivatamente respinti, limitandosi a lamentare in maniera generica una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. II n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. III n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01).
All’inammissibilità del ricorso è seguita, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. sent. n. 186/2000), nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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