Truffa aggravata erogazioni pubbliche: documentazione falsa configura inganno (Cass. pen. Sez. 2 n. 3794 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione del divieto di allegare al bando fatture emesse da società riconducibili al richiedente configura un’idoneità fraudolenta della condotta, tale da integrare l’elemento materiale del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.), quando la qualità di socio non sia immediatamente percepibile dall’amministrazione. L’assoluzione dal reato di malversazione non è incompatibile con la condanna per truffa, concernendo causali diverse della ricezione del denaro. È inammissibile il ricorso per cassazione che ripropone la mera rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, senza individuare vizi logici manifesti e decisivi del percorso motivazionale. Il criterio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio” impone al giudice d’appello di confrontarsi con le tesi antagoniste, senza che ogni residuo dubbio si traduca in una illogicità manifesta.
Il Fatto
L’imputato, nella qualità di amministratore unico di una società, veniva condannato per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, per aver indotto in errore la Regione Marche al fine di ottenere contributi per il rilancio delle attività produttive. La condotta contestata si sostanziava nell’aver dichiarato l’attivazione di una sede fittizia e nell’aver allegato al bando una fattura emessa da una società della quale deteneva la quasi totalità delle quote, in violazione delle clausole del bando che escludevano tale possibilità. La Corte d’appello confermava la sentenza di condanna, mentre l’imputato veniva assolto in primo grado per il reato di malversazione a danno dello Stato. Avverso la sentenza d’appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione sulla base di molteplici motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità del ricorso, rilevando come il primo motivo si risolvesse in una generica richiesta di rivalutazione del compendio probatorio. Il Collegio ha ribadito che il sindacato di legittimità non può estendersi ad una valutazione di merito sulla capacità dimostrativa delle prove, ma è limitato alla verifica della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti, il cui eventuale travisamento deve essere allegato in ossequio al principio di autosufficienza.
Quanto alla dedotta insussistenza del contratto di comodato, la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione con cui i giudici di merito avevano escluso l’utilizzo dei locali, valorizzando le emergenze documentali e le dichiarazioni testimoniali contrarie, ritenute costanti e precise. La censura volta a contestare la credibilità di un teste è stata considerata manifestamente infondata, in quanto basata su una dichiarazione marginale rispetto al nucleo accusatorio.
In relazione alla fattura allegata, la Corte ha affermato che la violazione del divieto previsto dal bando rende l’idoneità fraudolenta della condotta incontestabile. La qualità di socio della società emittente, non essendo immediatamente percepibile dall’amministrazione, integrava l’inganno, considerato che l’ente non poteva ipotizzare una violazione così clamorosa dei requisiti. Ha inoltre precisato che l’assunzione della carica di amministratore in epoca successiva alla redazione del progetto non eliminava la portata decettiva della condotta, essendo la fattura emessa in un periodo in cui tale carica era già stata assunta.
Quanto al motivo sul difetto di elemento soggettivo, la Corte ne ha rilevato la manifesta infondatezza, escludendo ogni contraddizione tra l’assoluzione per la malversazione e la condanna per la truffa, atteso che le ragioni dell’assoluzione si fondavano sulle causali della ricezione del denaro, non interferendo con l’accertata attività decettiva. Anche la doglianza relativa alla confisca per equivalente è stata ritenuta manifestamente infondata, in quanto la qualità di finanziatore della società non esclude l’illiceità del profitto conseguito tramite l’attività decettiva.
Infine, la Corte ha rigettato il motivo concernente la violazione del canone dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”, affermando che la formula non si traduce nella valorizzazione di uno stato psicologico del giudicante, ma impone un serrato confronto con le tesi alternative, anche in grado di appello. Nel caso di specie, i giudici di merito si erano fatti carico di tutte le allegazioni difensive. L’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.