Errore materiale in motivazione non integra contraddittoria motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 8666 del 03.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non integra il vizio di contraddittorietà della motivazione l’affermazione, contenuta nella sentenza di appello, di voler accogliere il motivo relativo all’esclusione della recidiva, quando tale inciso risulti distonico e avulso rispetto al restante percorso argomentativo, che palesa il diverso intento di rigettare la richiesta disapplicazione. In tal caso ricorre un mero errore materiale, emendabile e non sindacabile in sede di legittimità. La valutazione della recidiva, per essere congrua, non può fondarsi sul solo dato descrittivo dei precedenti specifici, ma deve esaminare, alla stregua dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto.
Il Fatto
La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 7 maggio 2024, ha confermato la condanna pronunciata dal locale Tribunale per il reato di furto aggravato, con il riconoscimento della recidiva specifica reiterata. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, di cui assumeva il difetto dei presupposti applicativi.
Il ricorrente ha altresì lamentato una contraddizione motivazionale, ravvisabile tra l’inciso in cui la Corte territoriale aveva affermato di accogliere il motivo di appello relativo all’esclusione della recidiva e la successiva adozione della decisione di segno opposto.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché proposto con motivo non deducibile in sede di legittimità. Il Collegio ha escluso in primo luogo la sussistenza della dedotta contraddizione, rilevando come l’affermazione di voler accogliere il motivo sull’esclusione della recidiva fosse stata resa per mero errore materiale.
Tale inciso, osserva la Corte, è distonico e avulso rispetto al resto del percorso motivazionale, nel quale è palesato il diverso intento di rigettare la richiesta disapplicazione della recidiva. Il contrasto, dunque, non investe il ragionamento del giudice di merito, ma si risolve in una svista emendabile, priva di incidenza sulla tenuta logica della decisione.
La Corte ha poi scrutinato nel merito la valutazione della recidiva, riconosciuta dalla Corte territoriale con argomentazione lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e perciò inidonea a essere sottoposta al sindacato di legittimità. Essa si conforma ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena a carico del condannato.
Il giudice di appello non si è limitato a dedurre la pericolosità sociale dal mero dato descrittivo dell’esistenza di precedenti specifici, ma ha concretamente esaminato, sulla scorta dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa fosse indicativa di una perdurante inclinazione al delitto rilevante quale fattore criminogeno (Sez. 3, n. 33299 del 16.11.2016, Del Chicca; Sez. U, n. 35738 del 27.05.2010, P.G., Calibè).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
Nota della Redazione
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