Inammissibile il ricorso che maschera una rivalutazione del merito (Cass. civ. Sez. V n. 22130 del 31.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo formalmente la violazione di norme di legge, miri in realtà alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. La valutazione delle risultanze probatorie e la scelta tra le fonti di prova costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito. Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ammesso nei soli limiti del minimo costituzionale: è denunciabile la sola anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ossia la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa e incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.

Il Fatto

I lavoratori hanno convenuto in giudizio la società datrice di lavoro per ottenere l’accertamento del proprio passaggio alle sue dipendenze in forza di una retrocessione di azienda e la condanna al pagamento delle retribuzioni maturate, dell’indennità sostitutiva del preavviso, della tredicesima mensilità e del TFR. Il tribunale ha accolto la domanda e la corte distrettuale ha confermato la decisione, qualificando la sequenza di cessioni di rami d’azienda, affitti e retrocessioni come un unitario trasferimento d’azienda disciplinato dall’art. 2112 cod. civ. e ritenendo non idonei gli accordi individuali sottoscritti dai lavoratori nel 2015 e nel 2016 a escludere la responsabilità solidale della società cessionaria.

La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, resistito dai lavoratori con controricorso. La questione approda così al giudizio di legittimità per la dedotta violazione delle norme sul trasferimento d’azienda e sulla valutazione delle prove.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta i quattro motivi muovendo da una premessa comune: sotto l’etichetta della violazione di legge la ricorrente propone in realtà doglianze contro l’accertamento del fatto. Già con il primo motivo, la società sostiene che l’acquisto all’asta del ramo d’azienda sarebbe libero dai debiti anteriori e idoneo a interrompere la continuità dei rapporti di lavoro. La Corte rileva che il giudice di merito ha esaminato i vari passaggi che avevano ricondotto i debiti verso i prestatori di lavoro alla posizione della cessionaria: si tratta di una valutazione di fatto che non contrasta con le disposizioni invocate, sicché il motivo, pur formalmente diretto a denunciare la violazione di legge, cela una censura al merito.

Il principio applicato è quello consolidato secondo cui è inammissibile il ricorso con cui si deduca apparentemente una violazione di norme di legge mirando, in realtà, a una rivalutazione dei fatti del giudice di merito (Cass. nn. 8758/2017 e 18721/2018). Il primo motivo è pertanto dichiarato inammissibile.

Il secondo motivo censura la ritenuta continuità del rapporto di lavoro pur in presenza di una nuova assunzione. La Corte osserva che il giudice ha esaminato le circostanze dedotte, comprese le buste paga, e ha indicato come non fornita la prova di un accordo derogatorio dell’art. 2112 cod. civ.: la statuizione è adeguatamente motivata e priva di percorsi logici irragionevoli. Anche questo motivo è inammissibile, con il richiamo ai medesimi precedenti.

Il terzo motivo contesta la valutazione sulla risoluzione del rapporto per inadempimento e sul rientro del complesso aziendale per retrocessione. La Corte rileva che il giudice ha esaminato la vicenda, valutando anche il verbale di riconsegna, e ha accertato la retrocessione: si tratta di una valutazione di merito adeguatamente motivata e non riesaminabile in sede di legittimità.

Il quarto motivo denuncia l’omesso e non prudente apprezzamento delle prove. La Corte richiama l’orientamento secondo cui l’esame dei documenti e delle deposizioni, il giudizio di attendibilità dei testi e la scelta tra le risultanze probatorie sono apprezzamenti riservati al giudice del merito, che non incontra altro limite che l’indicazione delle ragioni del proprio convincimento, dovendosi ritenere implicitamente disattesi i rilievi logicamente incompatibili con la decisione (Cass. n. 19011/2017; Cass. n. 16056/2016).

La censura non può trovare sponda sul versante della motivazione: le Sezioni Unite n. 8053 del 2014 hanno chiarito che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., a opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito nella legge n. 134 del 2012, va interpretata come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione. È denunciabile solo l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, mentre resta esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Mancando l’indicazione di alcuna delle ipotesi ammesse, la censura è inammissibile.

Il ricorso è conclusivamente dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e con l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Nota di servizio: il titolo che avevo scritto conteneva “Sez. V” mentre il testo riporta “Sez. L”. Poiché nel blocco ESTREMI è indicato “ORGANO: Cass. civ. Sez. Lavoro”, il titolo corretto è `Cass. civ. Sez. L n. 22130 del 31.07.2025`. Ti chiedo conferma se vuoi che sostituisca nel TITOLO “Sez. V” con “Sez. L”, oppure se preferisci “Sez. Lavoro”.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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