Procura al difensore del libero foro nulla e notifica della cartella (Cass. civ. Sez. V n. 22132 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione si avvale dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni stipulate; in difetto di conflitto, indisponibilità o apposita delibera, la procura speciale conferita a un avvocato del libero foro è invalida e l’invalidità, indispensabile per la regolare costituzione del rapporto processuale, può essere rilevata d’ufficio dal giudice anche in cassazione, con conseguente inammissibilità del ricorso. Il rilievo sulla validità della notificazione della cartella, quand’anche proposto genericamente in primo grado, impone al giudice di verificare la regolarità dell’intero procedimento notificatorio; l’introduzione per la prima volta in appello di uno specifico segmento dello stesso non integra domanda nuova né richiede il motivo aggiunto ex art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Il Fatto
Un contribuente impugnava il preavviso di iscrizione ipotecaria emesso dal concessionario della riscossione a seguito del mancato pagamento di una cartella relativa a IVA e altro per l’anno 1997. La commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la commissione regionale dell’Umbria accoglieva l’appello e annullava l’atto, ritenendo inesistente la notificazione della prodromica cartella eseguita da un concessionario privato del servizio postale, non sanabile ex art. 156 cod. proc. civ.
Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione sia l’agente della riscossione, con un unico motivo, sia l’Agenzia delle entrate, con tre motivi. Il contribuente resisteva con controricorso illustrato da memoria.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte rileva l’inammissibilità del ricorso dell’agente della riscossione per difetto di legittimazione processuale del difensore, avvocato del libero foro, per invalidità della procura speciale ad litem. Richiamato l’orientamento consolidato (Cass., Sez. 5, ordinanza n. 28199 del 31/10/2024; Cass., Sez. U, sentenza n. 30008 del 19/11/2019), si ricorda che il Protocollo del 22 giugno 2017 tra Agenzia e Avvocatura Generale dello Stato affida a quest’ultima il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, salvo conflitto, dichiarazione di indisponibilità o apposita motivata delibera ex art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611 del 1933. Nel caso concreto non v’è traccia di tali presupposti, onde l’invalidità della procura, rilevabile d’ufficio.
Passando al ricorso dell’Agenzia delle entrate, il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la commissione regionale annullato l’atto benché il contribuente avesse eccepito solo in appello l’irritualità della notifica tramite operatore privato. Il motivo è infondato: il contribuente aveva censurato in primo grado, in generale, la mancata notificazione della cartella, dovendosi ritenere compresa in tale doglianza anche quella sulle specifiche modalità di notificazione. Il rilievo sulla validità della notifica, quand’anche generico, impone al giudice di verificare l’intero procedimento, sicché l’introduzione in appello di un segmento dello stesso non è domanda nuova (Cass. n. 14285 del 25/5/2021; Cass. n. 36305 del 28/12/2023). Non occorreva quindi la memoria ex art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992, perché la contestazione non ampliava l’oggetto del giudizio.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati unitariamente per connessione, sono invece fondati. La cartella sottesa all’atto impugnato, dopo un primo tentativo a mezzo servizio postale, è stata ritualmente notificata il 26.01.2006 tramite messo notificatore abilitato e nominato dal concessionario, con deposito dell’atto presso la casa comunale e spedizione della raccomandata informativa a mezzo del servizio universale, secondo il disposto dell’art. 140 cod. proc. civ. e non mediante il servizio postale privato. La commissione regionale ha dunque errato nel ritenere inesistente la notificazione.
La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria dell’Umbria, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Nei confronti dell’Agenzia delle entrate – Riscossione non sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.