Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. III n. 34981 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di manifesta illogicità della motivazione è deducibile in cassazione solo se il ricorrente individua uno specifico passaggio argomentativo della decisione impugnata, ne evidenzia l’illogicità intrinseca, ne rappresenta il carattere manifesto e ne dimostra la decisività. Il sindacato di legittimità non può convertirsi in un ulteriore grado di merito: è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione. Il travisamento della prova, configurabile come errore revocatorio sul significante, richiede la deduzione di un oggetto definito e inopinabile, con difformità evidente e decisiva. Parimenti, la motivazione apparente ricorre solo quando manchino i requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo.

Il Fatto

Il Tribunale della libertà di Napoli confermava la misura degli arresti domiciliari applicata a un medico di una struttura penitenziaria, in relazione a condotte di rilievo sessuale compiute in danno di un detenuto. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo denunciava carenza di motivazione, genericità delle dichiarazioni della persona offesa e travisamento della prova; con il secondo contestava i vizi in ordine alle esigenze cautelari, sostenendo l’assenza di un giudizio di pericolosità e di reiterabilità e l’inadeguatezza della misura.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla preliminare ricostruzione dei requisiti del vizio di manifesta illogicità. Il ricorrente deve individuare uno specifico passaggio argomentativo della decisione impugnata, evidenziarne l’illogicità «in sé», rappresentare le ragioni logico-giuridiche, e non valutative dei fatti, dimostrare il carattere manifesto del difetto, percepibile ictu oculi, e infine la sua decisività, ossia la capacità di alterare l’equilibrio motivazionale della decisione.

Il Collegio richiama l’indirizzo delle Sezioni Unite n. 24 del 1999, n. 12 del 2000 e n. 47289 del 2003: il sindacato di legittimità verte su difetti di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze, e si considerano disattese le deduzioni difensive logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché le ragioni del convincimento siano spiegate in modo logico e adeguato.

Quanto al travisamento della prova, la Corte ricorda che l’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., come novellato dall’art. 8 della legge n. 46 del 2006, consente di denunciare l’errore revocatorio che cade sul significante della prova. Esso è configurabile quando si introduce nella motivazione un’informazione inesistente nel processo o si omette la valutazione di una prova decisiva, ma richiede che la difformità emerga come evidente e manifesta e assuma carattere decisivo nel quadro probatorio complessivo.

La Corte distingue poi la carenza dalla apparenza di motivazione: la prima è quella fisicamente mancante o graficamente indecifrabile; la seconda è quella che non risponde ai requisiti minimi di completezza e logicità, ricorrendo a timbri, moduli a stampa o clausole di stile.

Applicando tali principi, il ricorso non individua specifici passaggi viziati e decisivi, ma propone una complessiva rilettura dei dati probatori: una rivalutazione delle circostanze inammissibile in sede di legittimità. La motivazione dell’ordinanza risulta organica e congrua nell’esaminare personalità della persona offesa, assenza di richieste di aiuto e inverosimiglianza degli eventi, valorizzando il contesto autorizzativo e le modalità delle condotte. Anche le esigenze cautelari sono fondate su una motivazione che valorizza pervicacia, scaltrezza e sfruttamento del ruolo professionale. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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