Invasione di edifici: la permanenza cessa solo con l’allontanamento o la condanna (Cass. pen. Sez. II n. 9377 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel reato di invasione di terreni o edifici di cui all’art. 633 cod. pen. la nozione di “invasione” non si riferisce all’aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di chi si introduce arbitrariamente, ossia contra ius, in quanto privo del diritto d’accesso. La conseguente “occupazione” costituisce l’estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale l’abusiva invasione viene posta in essere. Quando l’occupazione si protrae nel tempo, il delitto ha natura permanente e la permanenza cessa soltanto con l’allontanamento del soggetto o con la sentenza di condanna; dopo quest’ultima la protrazione del comportamento illecito dà luogo a una nuova ipotesi di reato, che non richiede il requisito dell’invasione ma si sostanzia nella prosecuzione dell’occupazione. Il permanere nell’immobile occupato dopo la declaratoria di prescrizione integra pertanto il reato, essendo irrilevante che i ricorrenti fossero già nel possesso del bene.
Il Fatto
Il difensore di due imputati ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di cui agli artt. 110 e 633 cod. pen., contestato per avere occupato un immobile di proprietà dell’Esercito Italiano.
La difesa contesta la parte della motivazione in cui il giudice di appello afferma che l’arbitrarietà della condotta invasiva è stata accertata e cristallizzata dalla sentenza di prescrizione, con la conseguenza che il protrarsi dell’occupazione nel periodo successivo costituisce una nuova condotta criminosa e non un post factum non punibile. Il difensore deduce che, lungo tutto l’arco temporale dell’imputazione, l’invasione mediante forzatura della porta non si era mai verificata, dato che a quella data gli occupanti erano già nell’immobile da molti anni, e chiede la rimessione degli atti alle Sezioni Unite per chiarire se la condotta dell’art. 633 cod. pen. esaurisca o meno gli effetti dell’occupazione che ne deriva.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione dichiara il ricorso infondato e ricostruisce la fattispecie dell’art. 633 cod. pen. muovendo dalla nozione di invasione, che prescinde dai mezzi e dai modi dell’introduzione e dalla sua clandestinità. Ciò che rileva è l’ingresso sine titulo, ossia privo del diritto d’accesso, sicché l’occupazione successiva altro non è che l’estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per cui l’invasione è posta in essere.
La Corte ribadisce la natura permanente del delitto quando l’occupazione si protrae nel tempo e individua i due soli eventi che fanno cessare la permanenza: l’allontanamento del soggetto oppure la sentenza di condanna. Dopo la condanna, la prosecuzione dell’occupazione configura una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell’invasione e si sostanzia nella mera continuazione dell’occupazione.
Il Collegio richiama la costante giurisprudenza sul punto, in particolare Sez. II n. 29657 del 2019 e Sez. II n. 27041 del 2023, dalla quale trae il principio per cui integra l’art. 633 cod. pen. la condotta di chi, ospitato in un immobile in virtù di un rapporto di parentela con il legittimo assegnatario, vi permanga dopo il decesso di questi comportandosi come dominus o possessore, restando irrilevante che siano stati corrisposti i canoni all’ente proprietario.
Su tali basi la Corte ritiene irrilevante che i ricorrenti fossero già nel possesso dell’immobile, poiché il permanere dopo la declaratoria di prescrizione integra comunque il reato. Quanto alla richiesta di rimessione alle Sezioni Unite, si osserva che la giurisprudenza più recente è tutta nel senso indicato e che un eventuale contrasto deve ritenersi superato. Il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato, poiché il dolo specifico presuppone la consapevolezza dell’altruità del bene, inteso come quello in cui l’agente non ha diritto di introdursi per occuparlo o trarne profitto. Le censure sulla mancata prova della demanialità e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche sono parimenti ritenute manifestamente infondate, essendo la motivazione del giudice di appello esente da vizi logici e insindacabile in cassazione. Ne segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti alle spese processuali.
Nota della Redazione
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