Furto boschivo aggravato e prescrizione non sospesa dal rinvio (Cass. pen. Sez. 4 n. 16297 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione del termine di prescrizione, quando concorrano più fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, prevale quello riferibile al giudice. Ne consegue che il differimento dell’udienza disposto per consentire la corretta notifica del decreto di citazione a giudizio a un coimputato non ancora dichiarato contumace non determina la sospensione del corso della prescrizione. In presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice di legittimità deve comunque esaminare i motivi di impugnazione sul capo relativo all’affermazione di responsabilità, al fine di decidere sull’impugnazione agli effetti civili, potendo la condanna al risarcimento del danno essere confermata soltanto all’esito di tale valutazione.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione di primo grado che aveva dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione ai reati edilizi e paesaggistici, condannando l’imputato per il delitto di furto aggravato ai sensi degli artt. 61 n. 7, 624, commi 1 e 2, e 625, commi 1 e 2, nn. 2 e 7, cod. pen. All’imputato era contestato di essersi impossessato del materiale legnoso in eccedenza, tagliando piante di diametro e valore superiore a quelli autorizzati, con danno patrimoniale di rilevante gravità per il proprietario del fondo.
Avverso la sentenza di appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi. Con il primo motivo deduceva l’erronea applicazione delle norme sulla prescrizione, contestando il computo di un periodo di sospensione di 376 giorni che la Corte territoriale aveva ritenuto intercorrere tra due udienze. Gli altri motivi attenevano al merito della responsabilità e alla qualificazione giuridica del fatto.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione penale ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, affermando che il reato di furto aggravato risultava già estinto per prescrizione alla data del 29 marzo 2024, precedente alla pronuncia della sentenza di appello. Il Collegio ha escluso dal calcolo dei periodi di sospensione l’arco temporale di 376 giorni compreso tra le udienze del 18 novembre 2011 e del 28 novembre 2012.
Il ragionamento si basa sulla natura del rinvio disposto in quella prima udienza, allorché il Tribunale, non avendo dichiarato la contumacia di uno dei coimputati, aveva disposto la notifica del decreto di citazione a giudizio nei suoi confronti. Applicando il principio secondo cui, tra i vari fatti concorrenti legittimanti il rinvio, prevale quello riferibile al giudice, la Corte ha concluso che il differimento per consentire la corretta citazione a giudizio non integra una causa idonea a sospendere il termine di prescrizione.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite Cremonese e Tettamanti, secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, non rilevano eventuali nullità o vizi di motivazione, essendo l’immediata applicabilità della causa estintiva incompatibile con il rinvio al giudice di merito. Ha altresì escluso la ricorrenza delle condizioni per una pronuncia assolutoria ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., attesa la congruità delle valutazioni dei giudici di merito.
Quanto agli altri tre motivi, pur dichiarandoli infondati, la Corte ha precisato che, ove sia intervenuta una causa estintiva in presenza della parte civile, il giudice è comunque tenuto a esaminare compiutamente i motivi di gravame sul capo relativo all’affermazione di responsabilità, per decidere sull’impugnazione agli effetti civili. Tale esame non può risolversi nella mera verifica dell’assenza di prova dell’innocenza, ma deve accertare la fondatezza dell’impugnazione.
Applicando questi parametri, la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità civile dell’imputato per i danni cagionati alla persona offesa, evidenziando l’irrilevanza, in ambito civilistico, sia della questione relativa alla natura del possesso — che avrebbe potuto rilevare solo per la riqualificazione del reato in appropriazione indebita — sia della richiesta di riqualificazione ai sensi dell’art. 181 d.lgs. n. 42/2004, trattandosi comunque di un fatto illecito legittimante la pretesa risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. La Corte ha pertanto pronunciato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali per intervenuta prescrizione, rigettando il ricorso agli effetti civili.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.