Diffamazione di competenza del giudice di pace (Cass. pen. Sez. VII n. 2201 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle impugnazioni contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione è proponibile soltanto per i motivi di cui all’art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen., come stabilito dall’art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e dall’art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Ne consegue che la denuncia del vizio di motivazione, ancorché formalmente dedotta come violazione di legge, è inammissibile quando si risolve nella contestazione della ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito. L’esimente di cui all’art. 598 cod. pen. resta circoscritta all’ambito del giudizio nel corso del quale le offese sono proferite e non si estende alle espressioni divulgate in altra sede, difettando il nesso di pertinenza con l’oggetto della causa.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Asti per il delitto di diffamazione, con sentenza che ha confermato la precedente affermazione di responsabilità. Propone ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, il mancato riconoscimento della scriminante del diritto di critica, l’erronea applicazione della legge penale in ordine alla dichiarazione di responsabilità e all’esclusione dell’esimente di cui all’art. 598 cod. pen., nonché la violazione di legge nella determinazione delle statuizioni civili.
La questione giunge davanti alla Corte di legittimità perché si tratta di reato di competenza del giudice di pace, il che impone di verificare preliminarmente l’ambito delle censure ammissibili in sede di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, pur formalmente articolati come violazione della legge penale, prospettano in realtà un vizio di motivazione. Essi assumono un’erronea applicazione della legge fondata su una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta.
Questa impostazione si scontra con il limite processuale proprio delle sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come quella impugnata. Il ricorso per cassazione è proponibile soltanto per i motivi di cui all’art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen., in forza dell’art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e dell’art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000. Il vizio di motivazione resta dunque estraneo al perimetro dell’impugnazione.
La Corte richiama sul punto la propria giurisprudenza in tema di qualificazione del vizio dedotto, citando Sez. 5 n. 47575 del 2016 e Sez. 4 n. 10153 del 2020. Osserva inoltre che i motivi finiscono col perorare un’alternativa ricostruzione del fatto, senza confrontarsi compiutamente con la motivazione del provvedimento impugnato.
Quanto al secondo motivo, relativo all’esclusione dell’esimente di cui all’art. 598 cod. pen., la Corte lo dichiara manifestamente infondato. L’esimente, funzionale al libero esercizio del diritto di difesa, è circoscritta all’ambito del giudizio ordinario od amministrativo nel corso del quale le offese siano proferite, a condizione che siano pertinenti all’oggetto della causa o del ricorso amministrativo. Essa non è quindi applicabile quando le espressioni offensive siano divulgate in altra sede, secondo l’insegnamento di Sez. 5 n. 20058 del 2014.
Nessun rilievo assume la memoria difensiva depositata, con la quale si è inteso ribadire l’ammissibilità e la fondatezza dei motivi. La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso. Da ciò consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella evidente inammissibilità dell’impugnazione, come indicato da Corte cost. n. 186 del 2000 e da Sez. 1 n. 30247 del 2016.
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Nota della Redazione
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