Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 37572 del 18.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità è preclusa alla Corte di cassazione ogni rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata. La valutazione delle risultanze processuali è riservata in via esclusiva al giudice di merito e non integra vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, ricostruzione del compendio probatorio. Il ricorso che si risolva in doglianze di fatto, dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione delle prove, è pertanto inammissibile. In tema di inutilizzabilità di atti processuali, è onere della parte che la eccepisce indicare gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne l’incidenza sul complessivo compendio indiziario, sì da poterne inferire la decisività, pena l’inammissibilità del motivo per genericità.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata, in primo grado e poi in appello con parziale riforma del solo trattamento sanzionatorio, per il reato di atti persecutori, ferme le statuizioni civili. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi.

I primi tre motivi lamentavano violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la sussistenza dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato e l’omessa riqualificazione della condotta nei reati di minaccia ex art. 612 cod. pen. o di molestia ex art. 660 cod. pen. Il quarto motivo deduceva l’inutilizzabilità della trascrizione di una conversazione registrata dalla persona offesa, per asserita incompletezza della traduzione dal bulgaro all’italiano.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto ai primi tre motivi, il Collegio ha ribadito che nel giudizio di legittimità non è consentito invocare una rivalutazione degli elementi probatori per trarne conclusioni difformi da quelle del giudice del merito. Esula dai poteri della Corte la rilettura degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che la prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali possa integrare il vizio di legittimità.

Sul punto il Collegio richiama le Sezioni Unite n. 22242 del 2011 e n. 12 del 2000, nonché, in senso conforme, Sez. 6 n. 5465 del 2021 e Sez. 6 n. 47204 del 2015. La Corte territoriale — osserva il Collegio — aveva già offerto una motivazione puntuale, logicamente coerente e giuridicamente corretta in ordine alla sussistenza sia dell’elemento oggettivo sia di quello soggettivo del reato, valorizzando l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dalla linearità intrinseca, dalle deposizioni dei testimoni e dalla documentazione acquisita.

Le censure si risolvono dunque in mere doglianze in fatto, dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione del compendio istruttorio. Quanto al quarto motivo, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato: la sentenza impugnata si fonda in maniera prevalente sulle dichiarazioni della persona offesa, raccolte nel pieno contraddittorio, e non sulla trascrizione della conversazione. Anche ipotizzando l’inutilizzabilità della trascrizione, la difesa non ha illustrato la decisività dell’elemento probatorio nell’economia complessiva della motivazione.

Il Collegio richiama sul punto le Sezioni Unite n. 23868 del 2009, secondo cui è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne l’incidenza sul compendio indiziario, sì da poterne inferire la decisività. In termini, Sez. 6 n. 1219 del 2020 e Sez. 6 n. 49970 del 2012.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Nessuna condanna alle spese di parte civile, perché la memoria di quest’ultima è stata depositata oltre il termine di cui all’art. 611 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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