Ricorso aspecifico e travisamento della prova: inammissibilità in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 4090 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, in modo pedissequo, i motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il travisamento della prova, introdotto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 quale criterio di valutazione della contraddittorietà estrinseca della motivazione, non costituisce lo strumento per riesaminare nel merito le risultanze processuali, ma serve a saggiare la coerenza logica della motivazione rispetto ai fatti su cui si fonda. È precluso alla Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione in fatto a quella compiuta nei gradi precedenti. La doglianza che evochi un “travisamento dei fatti” e non già della prova è non consentita in sede di legittimità.

Il Fatto

La vicenda processuale prende avvio dalla condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 416, comma secondo, cod. pen., confermata dalla sentenza della Corte d’appello di Milano del 29.02.2024. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: il primo per violazione di legge e vizio di motivazione, deducendo un travisamento dei fatti; il secondo per la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui all’art. 378 cod. pen. e per l’omessa applicazione dell’attenuante di cui all’art. 116 cod. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo rilevando che la censura, inerente al giudizio di responsabilità, non presenta i requisiti richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il motivo si risolve, infatti, nella pedissequa reiterazione di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte territoriale, senza un effettivo confronto con la complessità delle ragioni poste a base della decisione.

I giudici di legittimità sottolineano che la Corte territoriale ha indicato compiutamente, con motivazione esente da vizi riconducibili all’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., i plurimi elementi dai quali si desume che la condotta del prevenuto integrava tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato associativo contestato.

Quanto al dedotto vizio di travisamento, la Corte chiarisce che il ricorrente ha in realtà lamentato null’altro che una diversa ricostruzione dei fatti e un differente giudizio di attendibilità delle fonti di prova, non tenendo conto della preclusione per la Cassazione di sovrapporre la propria valutazione in fatto a quella compiuta nei precedenti gradi, come affermato dalle Sezioni Unite n. 12 del 31/05/2000.

La Corte ribadisce che il travisamento della prova non è il mezzo per valutare nel merito le risultanze processuali, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti su cui il ragionamento si fonda. Il carattere non consentito della doglianza emerge già prima facie dalla stessa rubrica del motivo, che evoca un “travisamento dei fatti” e non già della prova.

Il secondo motivo è parimenti non consentito in sede di legittimità, perché aspecifico e ripropositivo di doglianze già prospettate in appello e congruamente confutate dalla Corte territoriale con argomentazioni giuridiche non illogiche. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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